Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/68: 04.476 Iniziativa parlamentare «Protezione della popolazione e dell'economia dal fumo passivo» · 14 pagine

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lavoro, edifici pubblici, ristoranti, ecc.) e non vuole essere esposto al fumo altrui. In questi luoghi dovrebbe vigere il divieto di fumare. Il progetto di legge segue la strada intrapresa da numerose iniziative cantonali e riflette il desiderio, sempre più insistente, della popolazione di disporre di luoghi privi di fumo.

La legge sul lavoro è la sede più indicata ad accogliere una disposizione antifumo perché mira a proteggere i lavoratori. La maggior parte dei luoghi pubblici sono del resto luoghi di lavoro; beneficerebbe quindi di una protezione contro il fumo passivo chiunque si trova in questi luoghi. La revisione dell'articolo 6 LL non richiede inoltre interventi complessi di tecnica legislativa e potrebbe quindi essere implementata facilmente, rispondendo così alle richieste della popolazione. Infine, anche i Paesi confinanti con la Svizzera hanno integrato il divieto di fumo nelle rispettive leggi sul lavoro.

Sebbene, a una prima analisi, sembrerebbe più semplice modificare un'ordinanza, il divieto di fumare in luoghi di lavoro va sancito nella legge per garantire il principio della legalità e del primato della legge. Inoltre, operando a livello di ordinanza, non si otterrebbe un cambiamento di paradigma e la protezione contro il fumo passivo risulterebbe solo parziale.19 Il sistema esistente resterebbe sostanzialmente invariato: sarebbero ancora i lavoratori a doversi lamentare se il datore di lavoro non prende alcun provvedimento per proteggerli contro il fumo passivo.

Parallelamente all'articolo 6 LL andrebbe poi modificato l'articolo 19 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro. Sarebbe auspicabile che il Consiglio federale apportasse questa modifica quanto prima, affinché la revisione della legge possa entrare in vigore già un anno dopo l'adozione da parte del Parlamento.

La soluzione proposta è ancora lacunosa perché non tutti i lavoratori - o chi si trova in luoghi pubblici - sarebbero protetti contro il fumo passivo. Secondo la Commissione, sul lungo termine sarebbe necessario introdurre un'ulteriore base legale per disciplinare in modo definitivo la protezione contro il fumo passivo. Questo potrebbe essere fatto, ad esempio, nel quadro di una revisione totale del diritto sulle derrate alimentari (revisione della legge sulle derrate alimentari, LDerr20) per definire standard europei nel settore. Si dovrebbe quindi escludere il tabacco dal campo di applicazione di questa legge ed elaborare una nuova legge in materia. Un'altra possibilità sarebbe offerta dalla revisione o elaborazione di leggi speciali, come ad esempio una legge sulla prevenzione.

3 Commenti sulla modifica dell'articolo 6 LL

3.1 Principio e campo d'applicazione

L’articolo 6 LL disciplina gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore relativi alla protezione della salute. Il nuovo capoverso 2ter è costituito da due parti: in primo luogo sancisce il divieto di fumare nei luoghi di lavoro («Il posto di lavoro è

19 L'OLL 3 potrebbe ad esempio prevedere che il datore di lavoro provveda a introdurre il divieto di fumare sul posto di lavoro nel limite delle possibilità aziendali. Se imponesse invece tale divieto indipendentemente dalle condizioni aziendali, l'ordinanza contemplerebbe una disposizione più limitativa di quella prevista nell'art. 6 cpv. 1 LL e verrebbe pertanto leso il principio del primato della legge.

20 RS 817.0