Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/68: 04.476 Iniziativa parlamentare «Protezione della popolazione e dell'economia dal fumo passivo» · 14 pagine
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che non sono a conduzione familiare nonché negli edifici e stabilimenti pubblici adibiti ad attività lavorative.
3.2 Eccezioni al divieto di fumare
In linea di principio, in tutti i luoghi di lavoro è vietato fumare. A determinate condizioni, stabilite dal Consiglio federale, è possibile prevedere locali speciali (fumoir) per i fumatori. Questi locali hanno però una ragion d'essere soltanto se sono isolati dalle aree senza fumo e, idealmente, dotati di sistemi di ventilazione separati; nei settori alberghiero e della ristorazione non possono inoltre essere utilizzati per offrire servizi alla clientela. Il Consiglio federale può prevedere misure collaterali (obbligo d'informazione e di diligenza, indennità finanziarie, maggiori controlli sulla salute, ecc.) per la creazione di fumoir.
Il Consiglio federale stabilisce inoltre le condizioni applicabili ai luoghi di lavoro in cui gli impiegati sono obbligati a trattenersi in fumoir chiusi per svolgere le proprie mansioni. Sono previste disposizioni particolari per i locali assimilabili ad abitazioni (in alternativa all'abitazione privata), come camere d'hotel, strutture pubbliche o private a scopo sanitario, sociale, medico-sociale e detentivo.
Il Consiglio federale può infine prevedere altre eccezioni al divieto di fumare, ad esempio per luoghi di lavoro in cui gli impiegati dispongono di uffici individuali, ma soltanto se queste eccezioni soddisfano le condizioni per la dotazione di fumoir e se gli altri lavoratori non sono in alcun modo svantaggiati o disturbati.
3.3 Decisioni e provvedimenti amministrativi, disposizioni penali
L'integrazione nella legge sul lavoro del divieto di fumare sui luoghi di lavoro implica che le norme concernenti i controlli e i provvedimenti in caso di non osservanza si applicano anche in caso di infrazione di questo principio. Le relative disposizioni sono contenute negli articoli 50-54 LL (decisioni e provvedimenti amministrativi necessari in seguito a controlli da parte dell'autorità o a denunce) e 55-58 LL (giurisdizione amministrativa).
Le disposizioni penali figurano negli articoli 59-62. Di particolare rilevanza sono l'articolo 59 capoverso 1 lettera a secondo cui: «Il datore di lavoro è punibile se viola le prescrizioni in materia di protezione della salute (...) intenzionalmente o per negligenza» e l'articolo 60 capoversi 1 e 2, che recitano: «Il lavoratore è punibile se viola intenzionalmente le prescrizioni sulla protezione della salute nel lavoro; se mette seriamente in pericolo altre persone, è punibile anche la violazione per negligenza». Il datore di lavoro è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa.