Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/68: 04.476 Iniziativa parlamentare «Protezione della popolazione e dell'economia dal fumo passivo» · 14 pagine
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2 Punti essenziali del progetto
2.1 Diritto in vigore
A livello federale, la protezione contro il fumo passivo è disciplinata dal diritto del lavoro1: l’articolo 6 della legge sul lavoro (LL)2 prevede che, a tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’esercizio.3 Fatti salvi gli articoli 2 e 4 LL, la legge è valida per tutte le aziende private e pubbliche, ma non si applica alle aziende agricole, a quelle adibite alla produzione di piante, a quelle di pesca, alle economie domestiche private (art. 2 cpv. 1 LL) né alle aziende familiari (art. 4 LL). Le disposizioni relative alla protezione della salute valgono tuttavia per certe categorie di aziende o di persone escluse dal campo d’applicazione della LL sul piano della durata del lavoro e del riposo.
In base dell’articolo 6 LL, il Consiglio federale ha previsto, nell’articolo 19 dell’ordinanza concernente la legge sul lavoro (OLL 3)4, che il datore di lavoro deve provvedere, nel quadro delle possibilità dell’azienda, affinché i non fumatori non vengano infastiditi dal fumo di altre persone. L'articolo 19 non prevede un divieto di fumare sul luogo di lavoro; la disposizione può essere attuata installando, ad esempio, sistemi di ventilazione, oppure creando pareti divisorie o spazi per fumatori. Se queste soluzioni non sono fattibili o efficaci per preservare dal fumo i non fumatori, questi ultimi possono chiedere al datore di lavoro d’imporre, come misura estrema, un divieto generale di fumare. Una decisione del Tribunale federale dell'8 febbraio 2006 precisa che le misure di protezione prese dal datore di lavoro non devono nuocere al buon funzionamento dell’azienda e al clima di lavoro, né creare una discriminazione dei fumatori. Il divieto di fumare è tuttavia ammissibile soltanto se contribuisce alla sicurezza dell’azienda o alla protezione degli impiegati non fumatori.5
In pratica, è molto raro che sia sporta denuncia o che si proceda contro un'infrazione in virtù dell’articolo 19 OLL 36, forse perchè gli interessati temono conseguenze spiacevoli (mobbing da parte dei colleghi) o più semplicemente perché non conoscono l’ordinamento in vigore. Nel 2004 solo il 40 per cento degli impiegati intervistati era al corrente di disposizioni legali in grado di obbligare i datori di lavoro a proteggere i non fumatori dal fumo passivo sul luogo di lavoro.7
Come sottolineato anche nel rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006 sulla protezione dal tabagismo passivo, il problema del diritto vigente non consiste nei
1Cfr. rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006 sulla protezione dal tabagismo
passivo, FF 2006 3413, in particolare p. 3417 segg.
2Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel com-
mercio (Legge sul lavoro, LL); RS 822.11
3L’art. 82 LAINF (RS 832.20) e l’art. 328 capoverso 2 del CO (RS 220) contengono for-
mulazioni simili. Cfr. rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006, FF 2006 3424 segg.
4Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3);
RS 822.113.
5 Decisione del Tribunale federale 4C.354/2005.
6 Secondo l'art. 342 cpv. 2 CO, per ottenere l’esecuzione di una disposizione di sanità pubblica rilevante del diritto del lavoro, un impiegato può ricorrere a una procedura civile prevista dalla legislazione relativa al contratto di lavoro.
7 Il tabagismo passivo nella popolazione svizzera 2004. Riassunto (Monitoraggio del tabagismo), Ufficio federale della sanità pubblica 2005.