Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/68: 04.476 Iniziativa parlamentare «Protezione della popolazione e dell'economia dal fumo passivo» · 14 pagine

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personale garantita nell'articolo 10 capoverso 2 Cost.27 Il Tribunale federale non è ancora stato chiamato a pronunciarsi al riguardo. Pur ammettendo che il divieto di fumare sul posto di lavoro rappresenti una limitazione della libertà personale, tale limitazione non potrebbe tuttavia essere qualificata come grave. Invece, chiunque sia esposto forzatamente al fumo passivo − anche se ha uno statuto giuridico particolare (come ad es. prigioniero o militare) − può far valere una violazione dell'integrità corporale, che è parte integrante della libertà personale.

L'articolo 27 Cost. garantisce la libertà economica e protegge pertanto il libero esercizio di attività private, ad esempio nei settori alberghiero e della ristorazione. Le disposizioni per la protezione contro il fumo passivo in strutture dell'economia privata rientrano nel campo d'applicazione della libertà economica. Queste disposizioni devono soddisfare le condizioni previste nell'articolo 36 Cost. per le restrizioni dei diritti fondamentali: devono cioè avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e devono essere proporzionate allo scopo28. I diritti fondamentali sono comunque intangibili nella loro essenza. Il provvedimento proposto per proteggere contro il fumo passivo risponde ai seguenti criteri: è realizzato a livello di legge e giustificato sia nell'ottica dell'interesse pubblico sia della protezione di un diritto fondamentale altrui, dato che il fumo passivo nuoce gravemente alla salute; è proporzionato allo scopo perché prevede eccezioni al principio generale (creazione di fumoir; disposizioni particolari per le strutture assimilabili ad abitazioni e per i centri di detenzione). La limitazione della possibilità di fumare non nuoce inoltre all'essenza della libertà economica e personale. Il divieto di fumare previsto nel progetto di legge è pertanto legittimo e sostenibile.

27 Cfr. Jaag Tobias e Rüssli Markus, op. cit, p. 28; Andreas Auer, op. cit., p. 9 segg..

28 Per la proporzionalità dell'iniziativa popolare ginevrina, Fumée passive et santé, in cui si chiede il divieto assoluto di fumare nei luoghi pubblici all'interno o chiusi, cfr. Andreas Auer, op. cit., p. 14 e Vincent Martinet, La validité de l’initiative populaire cantonale 129, 7 aprile 2006, pubblicato in: Rapport de la Commission législative chargée d’étudier la validité de l’initiative populaire 129, Secrétariat du Grand Conseil, 6 giugno 2006 (www.ge.ch/grandconseil/data/texte/IN00129B.pdf).