Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo58

relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. Secondo l'articolo 184 capoverso 2 Cost., il Consiglio federale firma e ratifica i trattati internazionali, mentre, secondo l'articolo 166 capoverso Cost., l’Assemblea federale è competente per approvarli.

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno al referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), quelli che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale e non implicano un’unificazione multilaterale del diritto (n. 2) e quelli comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

I quattro strumenti di diritto internazionale oggetto del presente rapporto hanno una durata indeterminata, ma possono essere denunciati in qualsiasi momento; la denuncia ha effetto 180 giorni o un anno dopo il deposito dello strumento di denuncia presso il depositario. Essi non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. Rimane dunque da determinare se i trattati comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002108 sul Parlamento, contengono norme di diritto le disposizioni generali ed astratte direttamente vincolanti che impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Una norma di diritto internazionale è considerata importante se l'oggetto che è destinata a disciplinare richiede che, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettere a–g Cost., essa sia trasporta nel diritto nazionale sotto forma di una legge in senso formale. Devono pertanto essere considerate importanti in particolare tutte le disposizioni fondamentali che disciplinano i diritti e gli obblighi di persone, limitano i diritti costituzionali o determinano compiti o prestazioni della Confederazione.

I quattro strumenti di diritto internazionale oggetto del presente rapporto impongono agli Stati parte, quale obiettivo fondamentale, di fare tutto quanto in loro potere per prevenire gli atti terroristici diretti contro la sicurezza nucleare o contro la sicurezza della navigazione marittima e, nel caso non ci riuscissero, di emanare le disposizioni legali necessarie per perseguire penalmente i presunti autori. I quattro trattati di diritto internazionale creano inoltre tra gli Stati parte obblighi in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione. Tali obblighi implicano effetti sui diritti e sugli obblighi degli individui. Inoltre, delegano determinate competenze alle autorità incaricate di attuarli. Se gli Stati parte dispongono generalmente di un certo margine di manovra nell'attuazione della maggior parte di questi obblighi, gli obiettivi rimangono concreti e sono descritti in modo preciso. In alcuni casi, i provvedimenti tecnici da prendere sono addirittura stabiliti dettagliatamente. Se non è dunque necessario emanare leggi federali per adempiere gli obblighi che risultano dai quattro strumenti di diritto internazionale – dato che il Codice penale e la legislazione federale in generale contengono già tutte le normative necessarie – non è la situazione effettiva che

108 RS 171.10.