Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo54
rafforzare e sviluppare mediante la sua adesione al Protocollo la rete internazionale di strumenti e di norme volte a lottare contro gli attentati terroristici.
5.2 Commento a singoli articoli del Protocollo del 14 ottobre 2005100
5.2.1 Articolo 1 paragrafo 1 (rinvio)
Come già il Protocollo SUA del 1988, il Protocollo del 2005 rinvia nell'articolo 2 a disposizioni della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima nel tenore modificato dal Protocollo del 2005 e dichiara talune disposizioni applicabili mutatis mutandis al Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse. Il rinvio si riferisce in particolare alle definizioni (art. 1), alla riserva del diritto internazionale pubblico e all'esclusione delle forze armate (art. 2bis), al campo d'applicazione, alla responsabilità delle persone giuridiche (art. 5bis), all'obbligo di indagare e alla protezione consolare (art. 7) nonché alle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria e d'estradizione (art. 10–16). Queste disposizioni si applicano ai reati contemplati nel Protocollo del 14 ottobre 2005 se essi sono commessi su piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale o contro simili piattaforme.
Come detto nel commento concernente l'esclusione delle forze armate dal campo d'applicazione della Convenzione SUA (art. 2bis) e tenuto conto dell'assenza di una riserva volta a prevenire l'impunità101, il Consiglio federale propone di conseguenza, fondandosi sulla pratica costante e coerente della Svizzera nel contesto dell'elaborazione di trattati internazionali di lotta contro il terrorismo e conformemente a ciò che è stato fatto per altre convenzioni settoriali di lotta contro il terrorismo, di accompagnare l'adesione della Svizzera al Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse con una dichiarazione che precisi che il Protocollo non deve essere interpretato nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l'avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi.102
5.2.2 Articolo 2 paragrafi 1(d) e 2, articoli 2bis e 2ter (reati)
Il Protocollo di revisione (art. 3) procede alle stesse modifiche previste per la Convenzione SUA del 2005. Il nuovo articolo 2bisdel Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse riprende i comportamenti di cui all'articolo 3bisdella Convenzione,
100 Gli articoli citati come titolo nel seguito del rapporto si riferiscono alla numerazione del Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse e non a quella degli articoli del Protocollo di revisione del 2005. Quando il testo rinvia a questi ultimi, viene espressamente precisato che si tratta degli articoli del Protocollo di revisione. 101 Cfr. n. 4.2.2 supra.
102 bis La dichiarazione nel decreto federale si riferisce soltanto all'art. 2 della Convenzione SUA del 2005, dato che il Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse rinvia per l'eccezione delle forze armate all'applicabilità della Convenzione SUA del 2005.