Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo56
6 Ripercussioni
6.1 Sulle finanze e sugli effettivi del personale della Confederazione
Secondo le previsioni, la ratifica dei due strumenti di diritto internazionale e l'adesione ai due protocolli oggetto del presente rapporto non avranno effetti sulle finanze e sugli effettivi del personale della Confederazione. I reati con movente terroristico sono già oggi in ampia misura di competenza della Confederazione: nella prospettiva dei quattro strumenti di diritto internazionale oggetto del presente rapporto, citiamo tra i reati che ricadono sotto la giurisdizione federale in particolare la partecipazione e il sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica, i reati commessi (art. 337 CP) da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, l'uso di esplosivi (art. 224–226 CP) e la realizzazione di un pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività o a radiazioni ionizzanti (art. 226bis e 226ter CP),105 il possesso illecito di armi nucleari, biologiche o chimiche secondo la LMB (art. 40), gli atti perseguibili penalmente ai sensi della LENu (art. 100) o della LRaP (art. 46). Non vi è dunque un ampliamento della giurisdizione federale. Poiché gli atti punibili ai sensi degli strumenti di diritto internazionale oggetto del presente rapporto sono già punibili secondo il diritto vigente, non vi è da temere un aumento di procedimenti penali per questa ragione.
6.2 Per l'economia
L'adesione ai quattro strumenti di diritto internazionale oggetto del presente rapporto e la loro ratifica non avranno verosimilmente ripercussioni sull'economia.
6.3 Per i Cantoni
L'adesione ai quattro strumenti di diritto internazionale oggetto del presente rapporto e le loro ratifica non avranno nessuna ripercussione sull'economia, poiché i casi a matrice terroristica – come già ricordato – rientrano generalmente nella giurisdizione della Confederazione.
Per quanto concerne gli atti di terrorismo commessi su navi o per mezzo di navi, la legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera Svizzera (LNM) prevede nell'articolo 15 capoverso 1 una disposizione speciale secondo cui i reati commessi a bordo di navi svizzere e gli atti specialmente repressi dalla LNM sono perseguiti e giudicati dalle autorità del Cantone di Basilea Città se gli stessi non rientrano nella competenza del Tribunale penale federale o dei tribunali militari. Come già precisato, l'articolo 337 CP conferisce alla Confederazione la competenza di giudicare gli atti quali la partecipazione e il sostegno a un'organizzazione criminale
105 Art. 336 cpv. 1 lett. d CP