Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo55

se sono diretti contro una piattaforma o perpetrati a partire da una piattaforma. L'articolo 2terpunisce anche il tentativo, la complicità e l'istigazione. Tutti questi reati sono coperti dal diritto penale, al pari di quelli oggetto della Convenzione.103

5.2.3 Articolo 3 paragrafo 4 («Aut dedere, aut iudicare»)

L'articolo 3 capoverso 4 del Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse (art. 5 cpv. 3 del Protocollo di revisione) sancisce il principio internazionale «aut dedere, aut iudicare», che impone allo Stato richiesto di avviare un procedimento di estradizione o il perseguimento penale se non estrada il presunto autore, ciò in ragione della gravità dei reati coperti dalla Convenzione e allo scopo di evitare che l'autore del reato di terrorismo sfugga a una sanzione adeguata. Per maggiori dettagli, si rinvia alle spiegazioni in proposito di cui all'articolo 11 della Convenzione internazionale del 13 aprile 2005 per la repressione degli atti di terrorismo nucleare.104

5.2.4 Articoli 6–13 (disposizioni finali)

Secondo l'articolo 6 del Protocollo di revisione, il Protocollo SUA del 1988 e il Protocollo di revisione del 2005 sono considerati e interpretati dalle parti al Protocollo come un solo e unico strumento, denominato Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse. Quest'ultimo consta degli articoli 1–4 del Protocollo del 1988 e degli articoli 8–3 del Protocollo di revisione. Di conseguenza, se uno Stato è parte unicamente del Protocollo del 1988 e non del Protocollo di revisione del 2005, si applicherà in questo caso soltanto il Protocollo SUA del 1988. Logicamente, il Protocollo SUA del 1988 e il Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse dovranno dunque figurare separatamente nella Raccolta sistematica del diritto federale ed essere dotate di numerazioni differenti.

Secondo l'articolo 7 del Protocollo di revisione, il nuovo articolo 4bisdel Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse precisa che le clausole finali di quest'ultimo sono gli articoli 8–13 del Protocollo di revisione del 2005.

Conformemente all'articolo 17, il Protocollo di revisione è aperto alla firma dal 14 febbraio 2006 al 13 febbraio 2007 alla sede dell’OMI a Londra. Scaduto questo termine, l'adesione è ancora possibile. La Svizzera aderirà direttamente non appena le Camere federali avranno approvato il Protocollo di modifica.

Le altre disposizioni finali del Protocollo corrispondono ampiamente alle clausole della Convenzione SUA del 1988 o alle disposizioni finali abituali che si trovano negli strumenti di diritto internazionale in materia di entrata in vigore, di denuncia o di modifica.

103 Cfr. n. 4.2.3 supra.

104 Cfr. n. 2.2.8 supra.