Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
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l’orientamento ai profitti (ricavi commerciali) potrebbe generare problemi di delimitazione e di commisurazione di difficile soluzione e che gli aeroporti potrebbero eventualmente essere privati degli incentivi allo sviluppo di un’attività commerciale di successo. Attraverso la vigilanza e l’approvazione delle tasse che gli competono, l’UFAC interferirebbe inoltre in modo ancora più diretto nella politica commerciale degli aeroporti e tutto ciò non sarebbe affatto auspicabile dal punto di vista regolamentare. Il Cantone BS chiede pertanto che l’art. 39 cpv. 5 venga formulato in modo definitivo solo quando sarà disponibile un avamprogetto
dell’ordinanza concernente il calcolo degli emolumenti, sulla cui base sarà possibile riconoscere in modo univoco e discutere delle implicazioni economiche per gli aeroporti.
1.2.6 Art. 39 cpv. 6 E LNA
La reintroduzione dell’obbligo di autorizzazione delle tasse aeroportuali da parte dell’UFAC è richiesta espressamente da cinque partecipanti alla consultazione66. L’aeroporto di Lugano è favorevole da un lato alla modifica, ma fa osservare dall’altro che la flessibilità necessaria agli aeroporti per aumentare le tasse potrà essere garantita unicamente se l’UFAC sarà in grado di assicurare procedure di autorizzazione di breve durata. Una procedura di autorizzazione con successiva procedura di ricorso avrebbe il solo effetto di allungare i tempi necessari per l’introduzione di nuove tasse. Gli aeroporti regionali sarebbero tuttavia confrontati, per quel che concerne i costi e i ricavi, con un contesto in rapido mutamento al quale si tratterebbe di reagire in tempi estremamente brevi. Con l’introduzione di una procedura di autorizzazione si metterebbe dunque a repentaglio la flessibilità operativa della quale un aeroporto regionale dispone grazie alle sue strutture snelle.
Il Cantone e l’aeroporto di Ginevra si dichiarano invece contrari a un’approvazione delle tasse aeroportuali da parte dell’UFAC e propongono di introdurre, al posto di una procedura di autorizzazione gravosa, una procedura più breve con una sola istanza giudiziaria in caso di controversia. In tal modo risulterebbe possibile anche evitare il posto di lavoro a tempo pieno supplementare richiesto dall’UFAC in relazione alla procedura di autorizzazione67.
L’aeroporto di Ginevra critica il fatto che l’autorizzazione delle tasse aeroportuali da parte dell’UFAC creerebbe certezza del diritto soltanto in caso di consenso degli utenti
dell’aeroporto in merito alla fissazione delle tasse. In mancanza di tale consenso,
l’autorizzazione dell’UFAC sarebbe soggetta alla possibilità di ricorso, per cui in tal caso l’obbligo di autorizzazione porterebbe a un allungamento dei tempi procedurali rispetto alla situazione attuale. L’AIG chiede pertanto di mantenere sostanzialmente la procedura attuale e di limitarsi a designare nella legge un’istanza di ricorso indipendente a cui è possibile rivolgersi in caso di controversia.
1.3 Prese di posizione relative ai costi dei servizi di sicurezza aerea (art. 49 E LNA)
1.3.1 Art. 49 cpv. 2 e 3 E LNA
36 partecipanti alla consultazione68 si sono espressi in merito alla nuova regolamentazione
66 ZH, BS, SIAA, Swiss, Unique.
67 GE.
68 ZH, LU, NW, AR, SG, GR, VD, VS, NE, JU, PPD, PLR, PS, SSV, economiesuisse, USS, SAGV, HKBB, CVCI, Aerosuisse, AeCS, ASA, SIAA, Swiss, Unique, ALPAR, ARESA, Pilatus, skyguide, MeteoSchweiz, Aerocontrol, Skycontrol, Airport Buochs, KSU, weltoffenes Zürich, IG Luftverkehr. /42 13