Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati
MeteoSvizzera osserva che sia nella legge che nel rapporto esplicativo manca un elenco dettagliato dei servizi classificati come servizi di sicurezza aerea. Essa chiede pertanto che nelle spiegazioni venga accolto anche un elenco esaustivo dei servizi di sicurezza aerea che dovrà essere coerente con i concetti previsti dall'OACI e dal SES.
Il Cantone NE osserva che il progetto di legge appare ancora poco maturo per quanto concerne la regolamentazione dei costi dei servizi di sicurezza aerea a fronte delle discussioni attualmente in corso in questo settore. Vi sarebbe a suo giudizio il rischio che l’avamprogetto intralci la regolamentazione del finanziamento dei servizi di sicurezza aerea, attualmente in fase di elaborazione. Esso teme inoltre che la regolamentazione delle questioni inerenti al finanziamento dei servizi di sicurezza aerea sia incompleta e che ciò induca i Cantoni a doversi fare carico dei costi di tali servizi, una soluzione giudicata inaccettabile. Il Cantone di NE sostiene inoltre il parere che la vigilanza sugli aeroporti debba essere affidata ai Cantoni, mentre la Confederazione dovrà continuare a essere responsabile della vigilanza sulla sicurezza aerea.
Il Cantone JU coglie l’opportunità per chiedere alla Confederazione di abolire interamente o in parte l’esenzione dalle imposte sui carburanti per i voli di linea, affinché anche il traffico di linea possa contribuire alla copertura dei costi ambientali e di sicurezza. Solo a queste condizioni si potrebbe approvare a suo giudizio un parziale utilizzo dei proventi dell’imposta sugli oli minerali per ovviare alle conseguenze negative della navigazione aerea.
1.3.2 Art. 49 cpv. 4 E LNA
MeteoSvizzera approva, con riferimento a una politica fiscale trasparente e sostenuta a livello politico, la competenza del Consiglio federale nel definire, per singole categorie di aerodromi o per singoli aerodromi, una quota minima dei costi della sicurezza di volo da finanziare mediante le tasse.
I Cantoni SG e TI respingono invece l’art. 49 cpv. 4. Il Cantone SG osserva che la regolamentazione è contraria al principio dell’equivalenza fiscale, poiché prevede la possibilità di fissare per singoli aerodromi una quota minima dei costi della sicurezza di volo da finanziare mediante le tasse per garantire la sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli e che in questo contesto si tiene conto anche di altre possibilità di finanziamento dei fornitori di servizi, segnatamente dei contributi dei Cantoni in cui hanno sede gli aeroporti. Chi è responsabile di un determinato compito e delle decisioni fondamentali al riguardo sarebbe dunque anche tenuto a finanziarle. Nel campo della sicurezza aerea, sarebbe la Confederazione a prendere tutte le decisioni rilevanti. Inoltre, l’ipotesi secondo cui la sicurezza aerea negli aeroporti più piccoli soddisferebbe unicamente interessi locali o regionali sarebbe poco plausibile proprio nel caso di un Paese piccolo come la Svizzera. I problemi di sicurezza riguarderebbero infatti automaticamente non soltanto la sede dell’aeroporto, bensì l’intero spazio aereo. Per questo motivo, la competenza federale risulterebbe funzionale, ma implicherebbe necessariamente anche una responsabilità finanziaria della Confederazione. Il Cantone SG si dichiara contrario al trasferimento di un’eventuale lacuna di copertura dei costi dei servizi di sicurezza aerea nel settore dell’aviazione pubblica ai Cantoni sede degli aeroporti, e chiede pertanto che il relativo passaggio venga cancellato dal progetto di legge. Il Cantone TI è del parere che i Comuni e i Cantoni debbano partecipare per principio all’infrastruttura degli aeroporti, ma non all’erogazione dei servizi di sicurezza aerea. In caso contrario, al finanziamento della sicurezza aerea dovrebbero partecipare anche altri attori della navigazione aerea (p.es. le compagnie aeree).
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