Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
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terminologia del PSIA. Questa integrazione faciliterebbe la comprensione della LNA da parte dei non addetti ai lavori. Il Cantone VD è inoltre del parere che la regolamentazione concernente la costruzione di edifici e impianti per gli atterramenti al di fuori di aerodromi non andrebbe inserita nell’art. 8 cpv. 2 LNA, bensì quale norma a sé tante nel terzo capoverso concernente l’infrastruttura.
2.2.1 Art. 8 cpv. 1 e 2 LNA
Otto partecipanti alla consultazione88 respingono il proposto art. 8 cpv. 1 LNA. Sette di loro89 non ravvisano alcuna necessità di modificare la regolamentazione attuale ormai consolidata che esige un’autorizzazione per gli atterramenti al di fuori di aerodromi e chiedono pertanto di mantenere invariata la dicitura attuale. La SHA osserva inoltre che le autorizzazioni individuali consentirebbero una gestione più flessibile. La validità delle autorizzazioni andrebbe fissata a cinque anni. Il Cantone VS giudica troppo restrittivo l’art. 8 E LNA con riferimento agli atterramenti al di fuori di aerodromi. Esso osserva che la verifica attualmente in corso degli aerodromi di montagna nell’ambito del PSIA dovrebbe portare a soluzioni che tengano conto dell’ambiente, ma che consentano anche in futuro lo svolgimento di attività commerciali, turistiche e di salvataggio nelle regioni di montagna come il Vallese. L’AeCS giudica delicata la proposta sotto il profilo democratico e della tecnica legislativa, poiché essa rimanderebbe integralmente a un’ordinanza ancora da emanare sul cui contenuto futuro non vi sarebbe ancora nulla di noto e sul quale le cerchie interessate non avrebbero inoltre modo di esercitare alcuna influenza. L’attuale applicazione del diritto nel settore delle autorizzazioni per gli atterramenti al di fuori di aerodromi sarebbe stata giudicata soddisfacente da tutte le parti.
L’ASA chiede per quale motivo venga proposta tale modifica. Il divieto sostanziale degli atterramenti al di fuori degli aerodromi e l’eccessiva limitazione delle possibilità di atterrare al di fuori di aerodromi non sarebbero a suo giudizio giustificati. Meglio sarebbe invece descrivere all’interno dell’ordinanza i casi consentiti di atterramento al di fuori di aerodromi, per i quali non dovrebbero più essere necessarie autorizzazioni speciali. La formulazione
all’interno della legge dovrebbe prevedere di conseguenza questa possibilità invece di partire da un divieto sostanziale di tali atterramenti. L’ASA chiede pertanto di modificare in questo senso l’art. 8 LNA e di preservare inoltre la possibilità di concedere autorizzazioni individuali.
Il Cantone GR sottolinea che la norma secondo cui edifici e impianti che permettono o facilitano l’atterramento di aeromobili al di fuori di aerodromi saranno ammessi in futuro solo in misura limitata sarebbe importante per questo Cantone di montagna, in particolare ai fini della gestione forestale. Occorrerebbe pertanto assolutamente mantenere questa soluzione.
Il Cantone GE e l’AIG non sono contrari di principio alla sostituzione della procedura attuale con un’ordinanza. Il Cantone GE invita tuttavia il Consiglio federale a tenere conto,
nell’ambito dell’elaborazione dell’ordinanza, del fatto che il traffico di elicotteri è sensibilmente aumentato negli ultimi anni causando un notevole impatto fonico in regioni a forte insediamento. L’insoddisfazione della popolazione avrebbe portato nel Cantone GE all'approvazione di una mozione tesa a ridurre la frequenza dei voli in elicottero effettuati a scopo di svago da o verso l'aeroporto di Ginevra. Per questo motivo, Ginevra chiede di disporre nell’ordinanza che i Cantoni possano impedire uno spostamento di voli da/verso i punti di at-
88 VS, Aerosuisse, AeCS, ASA, SVFB, SHA, Pilatus, Airport Buochs.
89 VS, Aerosuisse, AeCS, SVFB, SHA, Pilatus, Airport Buochs. /42 22