Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
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stema, ma verrebbe inoltre qualificata, a dispetto del nome, come decisione generale. Sarebbe inoltre contrario alla logica della certezza del diritto e dello stato di diritto accogliere nella legge sulla navigazione aerea un articolo unicamente per privare i soggetti ad essa sottoposti della possibilità di ricorso.
Anche i Cantoni di AG e TG e la Città di Zurigo ritengono che la definizione della struttura dello spazio aereo mediante decisione generale sia giuridicamente discutibile dopo quanto esposto chiaramente il 30 novembre 2004 dalla Commissione federale di ricorso in materia d’infrastrutture e ambiente. Aerosuisse86 osserva a questo proposito che la struttura dello spazio aereo non può essere definita attraverso una decisione generale, così come la rete viaria nazionale non potrebbe essere definita dall’Ufficio federale delle strade semplicemente mediante ordinanza interna. La Città di Zurigo dichiara inoltre che, anche se la configurazione della struttura dello spazio aereo venisse qualificata in futuro come decisione generale, l’intenzione evidentemente perseguita con la revisione – l’eliminazione della tutela giuridica – resta comunque discutibile. La definizione della struttura dello spazio aereo potrebbe avere senz’altro conseguenze a livello di impatto fonico o di emissione di sostanze nocive in singole regioni, poiché così facendo verrebbero fissate tra l'altro le altitudini di volo minime o i corridoi di volo. Vi sarebbe dunque un interesse legittimo della popolazione interessata a far verificare la coerenza della struttura dello spazio aereo fissata con le norme vigenti in materia di protezione dell’ambiente. Qualora tale tutela giuridica fosse in conflitto con gli interessi di sicurezza del traffico aereo, occorrerebbe tenere conto di questa circostanza ponderando i reciproci interessi, eventualmente attraverso l’abolizione dell’effetto sospensivo.
La Pilatus e l’aeroporto di Buochs ribadiscono l’importanza di evitare che la complessa struttura dello spazio aereo della Svizzera centrale venga limitata o frammentata arbitrariamente e unilateralmente dall’UFAC a favore dell’aeroporto di Zurigo. Le possibilità di influenza degli utenti/degli esercenti degli aeroporti dovrebbero essere assolutamente preservate. La Pilatus fa osservare che lo spazio aereo garantito e già oggi estremamente limitato attorno
all’aeroporto di Buochs costituisce il nervo vitale di questa azienda. Senza questo spazio aereo, gli aeromobili dovrebbero essere assemblati e collaudati altrove e ciò porterebbe alla perdita di centinaia di posti di lavoro.
L’UDC reputa inaccettabile dal punto di vista parlamentare che l’Ufficio federale debba, in futuro, essere competente in via esclusiva per la definizione della struttura dello spazio aereo. La configurazione e la modifica della struttura dello spazio aereo dovrebbero avvenire a suo giudizio per vie legali.
2.2 Prese di posizione relative agli atterramenti al di fuori di aerodromi (art. 8 cpv. 1, 2 e 7 LNA)
20 partecipanti alla consultazione87 si sono pronunciati in merito all’art. 8 LNA. Il Cantone VD osserva che all’art. 8 viene utilizzato il concetto di «aerodromo» sebbene quest’ultimo non sia stato definito nella legge. Parrebbe dunque indispensabile, integrare l’art. 1 LNA con un nuovo capoverso 5 in cui verrebbe definito a titolo aggiuntivo il concetto di aerodromo con le relative sottocategorie (aerodromo nazionale, aerodromo regionale, campo d’aviazione, aerodromo militare con coutilizzo civile, eliporto, area d’atterraggio di montagna) secondo la
86 VS, SVFB, Pilatus e l’Airport Buochs sostengono in toto questa presa di psoiszione.
87 ZH, ZG, SO, GR, AG, VD, VS, GE, JU, ACS, Aerosuisse, AeCS, ASA, SVFB, SHA, Rega, AIG, Pilatus, Airport Buochs, KSU. /42 21