Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati
gna necessiterebbe di un adeguamento per via della topografia, delle condizioni meteorologiche, degli ostacoli, dell’ambiente e della struttura dello spazio aereo esistente. Qualora si fosse costretti a rispettare le vie aeree prescritte, un gran numero di voli (tra cui quelli di salvataggio e di approvvigionamento) non potrebbe più essere realizzato o potrebbe essere effettuato unicamente in violazione delle norme di sicurezza aerea. Ciò non sarebbe tuttavia nell’interesse del legislatore. La SHA chiede pertanto di cancellare l’art. 8 cpv. 7 senza sostituirlo. Si potrebbe eventualmente provvedere all’emanazione di raccomandazioni.
L’ACS osserva che nel presente progetto di legge mancano totalmente i diritti di consultazione dei Comuni e delle città, quando sono invece proprio questi ultimi ad essere interessati dalle vie e dagli spazi aerei sul proprio territorio. Inoltre, gli interessi dei Cantoni e dei Comuni sarebbero spesso discrepanti proprio nel campo della navigazione aerea. L’ACS esige pertanto di prevedere per i Comuni un diritto in tal senso all’interno della legge.
La KSU auspica il coinvolgimento di altre cerchie, in particolare delle associazioni di tutela e protezione ambientale, poiché si tratterebbe di questioni che riguardano direttamente la popolazione.
3 Requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo (art. 108a LNA) / Servizio di inchiesta sugli infortuni aeronautici (art. 25 segg. LNA) / Protezione dei dati (art. 107a LNA)
3.1 Prese di posizione in merito ai requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo (art. 108a LNA)
30 partecipanti alla consultazione90 si sono pronunciati in merito al nuovo art. 108a. 17 partecipanti91 lo respingono in modo deciso, mentre altri dieci92 chiedono che esso venga modificato o integrato e tre93 lo approvano in toto. Gli oppositori del nuovo articolo di legge osservano che la Svizzera ha ratificato numerosi accordi che definiscono la sicurezza del traffico aereo. In virtù del fatto che gli standard internazionali sono già oggi elevati, non vi sarebbero motivi sensati a favore di un ulteriore «cammino isolato» della Svizzera. Inoltre, l’AESA avrebbe previsto un meccanismo ormai consolidato per introdurre nuove regolamentazioni; gli Stati membri possono chiedere una modifica delle norme di sicurezza nell’ambito della procedura di «notice of proposed amendment». Se un’autorità nazionale – come previsto all’art. 108a - può introdurre soluzioni speciali, lo scopo e la finalità dell’unificazione del diritto a livello internazionale ne risulta vanificato. L’AeCS teme che attraverso l’adozione di direttive discordanti possano addirittura crearsi delle lacune a livello di sicurezza del traffico aereo, poiché la loro efficacia non ha potuto essere verificata a livello internazionale. Il SVFB fa osservare che le condizioni di ogni genere dettate dalla legge e dalle autorità che non vengono
90 ZH, NW, BS, AG, TI, VS, GE, UDC, PS, economiesuisse, SGV, SAGV, CFS, CP, Aerosuisse, AeCS, ASA, SVFB, SIAA, SHA, Swiss, easyjet, Unique, AIG, ALPAR, ARESA, Pilatus, Airport Buochs, weltoffenes Zürich, IG Luftverkehr.
91 NW, VS, UDC, economiesuisse, SAGV, CFS, Aerosuisse, AeCS, ASA, SVFB, easyjet, ALPAR, ARESA, Pilatus, Airport Buochs, weltoffenes Zürich, IG Luftverkehr.
92 ZH, BS, TI, GE, SGV, CP, SIAA, Swiss, Unique, AIG.
93 AG, PS, SHA. /42 24