Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
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terramento situati al di fuori di aerodromi. L’AIG osserva inoltre che con riferimento ai voli in elicottero si porrebbero numerose domande che andrebbero chiarite con lungimiranza. Occorrerebbe specificare in particolare, nell’ordinanza, il ruolo svolto dalle diverse autorità cantonali per quanto concerne la loro audizione in merito a ogni atterramento effettuato al di fuori di aerodromi in zone densamente popolate.
Il Cantone JU non è contrario per principio all’art. 8 E LNA, ma approva la norma proposta unicamente a condizione che i Cantoni vengano sentiti nell’ambito dell’elaborazione
dell’ordinanza concernente gli atterramenti al di fuori di aerodromi. Esso chiede inoltre che il contenuto di tale ordinanza venga elaborato prima che l’art,. 8 cpv. 2 LNA sia presentato alle Camere federali per la consultazione.
I Cantoni ZG e JU fanno notare che i punti di atterramento situati al di fuori di aerodromi con i loro eventuali edifici e impianti hanno un impatto sul territorio proprio nelle regioni poco estese. L’ordinanza del Consiglio federale dovrebbe essere pertanto elaborata tassativamente in collaborazione con i Cantoni, da un lato per poter definire così i presupposti materiali per gli edifici e gli impianti, dall’altro per chiarire gli aspetti di coordinamento nella procedura ai diversi livelli dello Stato. Il Cantone ZG osserva che l’art. 8 cpv. 2 LNA non deve portare a una situazione in cui in rapporto all’art. 24 LPT e alle disposizioni ad esso collegate vengono applicati due pesi e due misure. Anche il Cantone VD chiede che l’art. 8 cpv. 2 sia riferito in modo più specifico alla legge sulla pianificazione del territorio, in particolare per quanto concerne gli edifici situati al di fuori delle zone edificabili, la cui costruzione sarebbe consentita a fronte del loro vincolo all’ubicazione.
Il Cantone AG chiede che nella futura ordinanza venga mantenuto il concetto di fondo e che i Cantoni non vengano intralciati nello svolgimento dei loro compiti. Occorrerebbe in particolare garantire che l’ordinanza non abbia conseguenze negative per i punti di atterramento degli elicotteri situati presso gli ospedali.
La SHA fa notare che esistono numerosi punti di atterraggio al di fuori di aerodromi sui quali in alcuni casi sono stati costruiti degli edifici per consentire l’atterraggio di elicotteri. Soprattutto negli ultimi decenni sarebbero stati edificati punti e superfici di atterramento idonei, ad esempio per capanne CAS, punti di atterraggio di ospedali, portali di gallerie e punti di carico. Senza queste strutture, sarebbe risultato ben più complicato o addirittura impossibile effettuare un gran numero di voli di salvataggio, di trasporto e di approvvigionamento. La Rega fa osservare che, analogamente a una ferrovia priva di stazioni, neppure il suo servizio può funzionare senza piazzole di atterraggio presso gli ospedali; la SHA e la Rega sono tuttavia del parere che, qualora debbano essere rispettate le norme di diritto della pianificazione del territorio e del diritto di costruzione, l'autorizzazione e/o la possibilità di edificazione per l’infrastruttura già esistente e gli edifici che potrebbero rendersi necessari in futuro verrebbero messi a rischio. Entrambi i partecipanti alla consultazione respingono pertanto la norma secondo cui occorrerebbe rispettare il diritto della pianificazione del territorio e di costruzione.
2.2.2 Art. 8 cpv. 7 LNA
La SHA osserva che una prescrizione vincolante degli spazi aerei e delle vie aeree non sarebbe opportuna e risulterebbe inoltre contraria all’esigenza di garantire uno standard di sicurezza elevato. Voli sicuri - ossia senza incidenti - in montagna presupporrebbero che il conducente dell’aeromobile abbia la possibilità di adeguare la via aerea alle circostanze della montagna che spesso cambiano in tempi brevi. Praticamente ogni volo effettuato in monta-
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