Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
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tenere agli standard di sicurezza europei. Non sarebbe dunque evidente per quale motivo l’UFAC necessiterebbe ora nuovamente della possibilità di emanare regole nazionali discordanti. Poiché l’AESA disporrebbe di un meccanismo di provata efficacia per l’introduzione di nuove regolamentazioni, una normativa nazionale discordante dovrebbe restare un’assoluta eccezione. Simili scostamenti implicherebbero sempre dei costi che sarebbero in ultima analisi a carico delle imprese della navigazione aerea.
Anche l’ASA osserva che la disposizione è mal collocata e sostiene a sua volta il parere che non sarebbe il Consiglio federale a definire i requisiti di sicurezza del traffico aereo, bensì un pacchetto di norme internazionali. Sarebbe inoltre auspicabile che la Svizzera sfrutti i propri margini di manovra per tutelare l’aviazione svizzera da un eccessivo grado di regolamentazione. Il Cantone GE e l’AIG si dichiarano contrari all’intenzione della Confederazione di dichiarare vincolanti le raccomandazioni dell’OACI. Il Cantone GE osserva che in tutti i Paesi del mondo l’attuazione di tali raccomandazioni è oggetto di una valutazione di sicurezza da parte delle autorità della navigazione aerea. Queste motiverebbero, tenendo conto della situazione geografica e tecnica che influenza la sicurezza del singolo aerodromo, gli scostamenti rispetto alle raccomandazioni dell’OACI. Finora questo modo di procedere si sarebbe dimostrato efficace. Gli scostamenti finora approvati dall’UFAC rispetto alle raccomandazioni dell’OACI non avrebbero conseguenze negative sulla sicurezza degli aerodromi.
Un’adozione senza riserve delle raccomandazioni dell’OACI provocherebbe invece costi esorbitanti. Inoltre, le raccomandazioni sarebbero in parte già superate sotto il profilo tecnico: è il caso, ad esempio, dell’Airbus A 380. Per gli aerei della categoria F la raccomandazione dell’ICAO prevede una larghezza della pista di 60m. L’A 380, un aereo della categoria F, sarebbe tuttavia autorizzato nel frattempo a effettuare operazioni su piste con una larghezza di soli 45m. L’AIG fa inoltre osservare che potrebbe rivelarsi controproducente elevare sistematicamente le raccomandazioni al livello di standard. L’UFAC avrebbe iniziato, con il progetto HAZID, a operare una valutazione sistematica della sicurezza per i diversi aerodromi, allo scopo di definire alla fine le misure da adottare in funzione delle priorità. L’AIG è del parere che questo progetto sia estremamente valido e spera che l’UFAC porti avanti il progetto HA-ZID e non si limiti soltanto ad attuare le raccomandazioni dell’OACI senza aver operato prima una valutazione dei relativi rischi e delle relative conseguenze economiche. Sulla base di queste considerazioni, il Cantone GE e l’AIG chiedono una riformulazione dell’art. 108a LNA.
L’ASA osserva inoltre che sarebbe pericoloso assegnare all’Ufficio federale la competenza di emanare norme tecniche e amministrative. Con particolare riferimento alle norme tecniche, una simile autorizzazione in bianco andrebbe respinta, poiché comprenderebbe il rischio che vengano emanati nuovi limiti incisivi, tesi a tutelare più le autorità che i terzi. SGV e CP chiedono a loro volta di non attribuire all’Ufficio federale alcuna competenza per l’emanazione di norme tecniche in aggiunta alle norme internazionali già vigenti.
Il Cantone TI e Lugano Airport fanno osservare che nella stipulazione di accordi internazionali (art. 3a e 3b LNA) occorre tenere conto il più possibile degli interessi nazionali e regionali della Svizzera e che prima dell’adozione di norme internazionali occorre esaminarne le conseguenze per il diritto nazionale. Lugano Airport chiede di prestare attenzione in particolare alle conseguenze delle norme internazionali per gli aeroporti regionali, poiché questi disporrebbero di risorse tecniche e di personale limitate. Si tratterebbe inoltre di tenere conto della particolare posizione topografica di alcuni aeroporti svizzeri. Per evitare limitazioni eccessive, occorrerebbe concedere loro maggiori margini di interpretazione nell’attuazione delle norme internazionali.
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