Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati

Tre partecipanti alla consultazione97 si dichiarano espressamente favorevoli all’art. 108a LNA e lo approvano senza riserve. Il Cantone ZH fa osservare che è fondamentalmente auspicabile che la Confederazione voglia orientarsi allo stato della tecnica («best practice») che va oltre lo standard internazionale vigente per quanto concerne la sicurezza operativa. I costi aggiuntivi che ne conseguirebbero per gli aeroporti e le compagnie aeree sarebbero tuttavia da definire con esattezza nei singoli casi; occorrerebbe inoltre valutare, insieme agli attori coinvolti, se il guadagno di immagine che ne risulterebbe (a più lungo termine) e i conseguenti vantaggi competitivi giustifichino effettivamente la maggiore spesa. Si tratterebbe inoltre di concordare e coordinare con gli Stati membri dell'ECAC un’ottimizzazione della sicurezza del traffico aereo svizzera prima dell’introduzione di singole misure. Nell'era dell'armonizzazione europea e globale degli standard tecnici, andrebbe evitato nella misura del possibile un isolamento della Svizzera, soprattutto nel settore dell’aviazione. Anche il Cantone BS sostiene fondamentalmente l’art, 108a, reputando tuttavia opportuno valutarne la proporzionalità e l'economicità affinché la capacità competitiva dell'aviazione svizzera non ne risultino limitate. Al Cantone TI preme che all'atto dell’implementazione delle norme internazionali nel diritto nazionale si presti attenzione alla competitività dell'aviazione svizzera e che

quest’ultima non venga svantaggiata nella concorrenza internazionale a causa delle nuove condizioni operative o finanziarie.

Il Cantone ZH accenna inoltre alle particolari circostanze degli aerei storici (come ad esempio il JU-52, DC-3 o il Constellation) e chiede che se ne tenga conto nella legge nel senso di eccezione alla regola della «best practice», in modo da non rendere impossibile il trasporto di persone su aerei storici.

3.2 Prese di posizione relative al servizio di inchiesta sugli infortuni aeronautici (art. 25 segg. LNA)

Per quanto riguarda le disposizioni concernenti il servizio di inchiesta sugli infortuni aeronautici (art. 25, 26 e 26 a – d E LNA), 21 partecipanti alla consultazione98 hanno preso posizione al riguardo. 20 di loro99 si dichiarano critici nei confronti delle disposizioni proposte. Soltanto la HKBB approva integralmente la riorganizzazione del servizio di inchiesta sugli infortuni aeronautici.

Skyguide critica il fatto che nel presente progetto di legge non sarebbe stata colta

l’opportunità di creare un equilibrio tra l’inchiesta tecnica sugli infortuni aeronautici, in cui gli aspetti di sicurezza sono posti in primo piano, e l’inchiesta legale da parte delle istanze giuridiche. Il conflitto di interessi dei controllori del traffico aereo coinvolti in un grave incidente sarebbe ben noto. La disponibilità di questi ultimi a cooperare nell’ambito di un’inchiesta tecnica che avrebbe lo scopo di migliorare la sicurezza del traffico aereo sarebbe ridotta per ragioni comprensibili a causa del rischio di un’inchiesta penale. Sarebbe pertanto estremamente importante separare chiaramente i due tipi di inchiesta, come previsto dall’OACI

nell’Allegato 13 (numero 5.4.1). La SIAA e Unique fanno osservare che una modifica di questa raccomandazione dell’OACI costituirebbe un imperativo nella pianificazione (ICAO State Letter, 19 gennaio 2007). Sebbene anche in Svizzera il servizio di inchiesta sugli infortuni ae-

97 AG, PS, SHA.

98 BS, VS, GE, economiesuisse, SAGV, HKBB, Aerosuisse, AeCS, ASA, SVFB, SIAA, SHA, Swiss, Unique, AIG, Lugano Airport, Pilatus, skyguide, Aerocontrol, Skycontrol, Airport Buochs.

99 BS, VS, GE, economiesuisse, SAGV, Aerosuisse, AeCS, ASA, SVFB, SIAA, SHA, Swiss, Unique, AIG, Lugano Airport, Pilatus, skyguide, Aerocontrol, Skycontrol, Airport Buochs. /42 27