Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 47 pagine
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tà e le organizzazioni legittimate all’elaborazione e alla notifica. Il cpv. 3 sarebbe stato invece formulato in modo infelice, poiché non chiarirebbe se i dati elaborati debbano essere reperiti presso le persone occupate nelle aziende e nelle organizzazioni elencate o se invece debbano essere elaborati dati relativi a queste persone. Queste ultime dovrebbero essere elencate in modo esaustivo. L’ordinanza menzionata al capoverso 4 dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative a tutti i dati personali elaborati ai sensi dell’art. 107a e non limitarsi alle conversazioni e ai rumori di fondo registrati.
Aerocontrol dichiara di poter accettare l’installazione di un apparecchio di registrazione delle conversazioni e dei rumori di fondo negli spazi operativi di skyguide unicamente a condizione che in relazione all’impiego dei dati registrati con questi apparecchi venga garantita la protezione dei dati e della personalità. Questa condizione si potrebbe considerare soddisfatta, a suo parere, unicamente se le associazioni del personale interessate venissero coinvolte, con potere di codecisione, nella definizione delle condizioni di utilizzo.
Skycontrol respinge specificatamente l’art. 107a 4 LNA nella sua versione attuale. Essa spiega di non essere contraria per principio all'introduzione di «Ambient Voice Recording Equipment» (AVRE), ma che tale novità deve poggiare su una base legale rigorosa e una garanzia assoluta di segretezza delle registrazioni al di fuori delle inchieste rilevanti ai fini della sicurezza. L’installazione di AVRE costituirebbe una pesante ingerenza nella sfera privata dei controllori del traffico aereo, per cui si renderebbe indispensabile una base legale rigorosa per evitare un utilizzo abusivo di questo strumento. Occorrerebbe altresì garantire che le registrazioni possano essere utilizzate unicamente per aumentare la sicurezza del traffico aereo. Questa condizione non sarebbe attualmente soddisfatta in considerazione del fatto che la Svizzera ha apposto una riserva alla cifra 5.12 dell’Allegato 13 OACI.
Tre partecipanti alla consultazione109 accolgono favorevolmente le disposizioni proposte. Il PS si dichiara inoltre favorevole all’introduzione di AVRE prima dell’entrata in vigore della base giuridica esplicita prevista. Ciò sarebbe possibile sulla scorta della base giuridica di diritto internazionale.
Il Cantone TI spiega che, rispetto alla situazione attuale, la revisione delle norme porterebbe a un miglioramento nel campo della protezione dei dati. Esso chiede inoltre alcuni miglioramenti contenutistici e redazionali. Occorrerebbe in particolare chiarire, con riferimento al capoverso 3, se si tratta o meno di un elenco esaustivo. Rispetto all’art. 107 a cpv. 2 LNA attualmente vigente, al capoverso 5 si rinuncerebbe inoltre ai presupposti del singolo caso e della necessità ai fini della notifica dei dati. Ciò risulterebbe problematico, in quanto potrebbero essere comunicati anche i dati non direttamente necessari allo svolgimento di compiti giuridici.
4 Abrogazione della Commissione della navigazione aerea (abrogazione dell’art. 5 LNA) / Istruzione aeronautica (abrogazione degli art. 103b – d LNA) / Voli all’estero (revisione dell’art. 9 LNA)
4.1 Prese di posizione relative all’abrogazione della Commissione della navigazio-
ne aerea
109 TI, PS, Swiss. /42 30