Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
2.3 Condizioni quadro giuridiche
Secondo l’articolo 113 della Costituzione federale5, la legislazione e il regolamento di organizzazione della previdenza professionale competono alla Confederazione. Gli istituti di previdenza devono tuttavia soddisfare le esigenze minime prescritte dal diritto federale (art. 113 cpv. 4 Cost. ). La Costituzione non prevede una riserva per le disposizioni cantonali.
Spetta ai Cantoni attuare il diritto federale. A tal fine, la Confederazione lascia loro la massima libertà d’azione possibile e tiene conto dell’onere finanziario che ne deriva6.
2.3.1 Forma giuridica degli istituti di previdenza
Gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa o essere istituzioni di diritto pubblico (art. 48 cpv. 2 LPP).
Gli istituti di previdenza di diritto pubblico possono, dal canto loro, configurarsi come enti autonomi o subordinati7 o come fondazioni8 di diritto pubblico9. Gli istituti di previdenza che si conformano come enti autonomi di diritto pubblico fanno parte di un’amministrazione. L’ente pubblico può suddividerne la gestione su diverse unità amministrative. Nel Cantone di San Gallo, ad esempio, l’ufficio del personale è responsabile della gestione attuariale della cassa pensioni, mentre l’ufficio della gestione patrimoniale amministra il patrimonio della cassa. La forma (autonoma o subordinata) di un istituto previdenziale non dice molto sull'effettiva autonomia del suo organo supremo: ad esempio, l’organo supremo della Cassa pensioni bernese (BPK) – che è un ente autonomo di diritto pubblico – non può decidere autonomamente l’entità dei contributi (art. 5 segg. della legge cantonale sulla cassa pensioni del Cantone di Berna), mentre può influenzare in modo molto più importante le prestazioni (le disposizioni regolamentari di principio dell'organo supremo sono però soggette all’approvazione del Consiglio di Stato conformemente all’art. 13 cpv. 1 lett. c della legge summenzionata). Le possibilità di influsso dell’organo supremo della Cassa pensioni degli impiegati del Cantone di Friburgo, che è un istituto di diritto pubblico, sono minori: poiché i contributi e le prestazioni sono stabiliti nella legge sulla cassa pensioni del personale pubblico (art. 49 e 62), all’organo supremo paritetico non resta praticamente alcun margine di manovra per riequilibrare il rapporto tra contributi e prestazioni.
Gli istituti di previdenza di diritto privato, invece, siano essi fondazioni o cooperative, devono sempre essere finanziariamente autonomi e separati dal datore di lavoro. Stesso discorso per i fondi di beneficenza padronali, alimentati esclusivamente dai contributi dei datori di lavoro.
2.3.2 Funzione e competenze dell’organo supremo
L’organo supremo di un istituto previdenziale di diritto privato è un organo direttivo che definisce autonomamente la strategia, le prestazioni e le modalità di finanziamento dell’istituto. In questo senso, ha una competenza normativa unilaterale.
Nel caso di un istituto previdenziale di diritto pubblico, le competenze dell'organo supremo sono definite dal diritto pubblico dei Cantoni e dei Comuni. Spesso gli elementi principali della soluzione previdenziale (contributi, prestazioni ecc.) sono disciplinati in un atto di diritto pubblico. In tal caso l’organo supremo non ha facoltà decisionale e, di riflesso, non ha nemmeno una funzione di organo: ha unicamente diritto ad essere consultato (art. 51 cpv. 5 LPP). In altri casi, entro i limiti fissati dall’atto normativo, l’organo supremo può decidere anche senza l’avallo del potere legislativo o può decidere in caso di mancata approvazione della modifica del regolamento10.
5
Cost., RS 101
6
Art. 46 Cost.
7
Art. 89 dell’ordinanza sulla Cassa pensioni del personale del Cantone di San Gallo
8
Ad es. la Cassa pensioni della Città di Zurigo
9
Ad es. la Cassa del personale del Cantone di San Gallo, la Cassa dei funzionari del Cantone di Zurigo (autonomia finanziaria quando la Cassa raggiunge un grado di copertura pari al 100%) 10 Cfr. ad es. § 63 dello Statuto della Cassa pensioni del Cantone di Soletta. Le modifiche statutarie della commissione di gestione devono essere approvate dall’Assemblea dei delegati e dal Gran Consiglio. Se l’Assemblea dei delegati e/o il Gran Consiglio non danno la propria approvazione, il fascicolo torna alla Commissione della gestione. Se l'approvazione è nuovamente negata, la Commissione della gestione decide autonomamente alla maggioranza di 2/3 dei voti sulle modifiche statutarie necessarie per adeguare il regolamento al diritto superiore nonché sugli aumenti dei contributi nel caso in cui la situazione finanziaria della Cassa pensioni sia minacciata.