Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
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2.3.3 Fondazione e organizzazione degli istituti di previdenza di diritto privato
– Atto di fondazione e statuto
Le disposizioni fondamentali di un istituto previdenziale di diritto privato – quali nome, scopo, destinatari, capitale di costituzione, linee guida organizzative, competenza in materia di modifiche statutarie e disposizioni sulla liquidazione della fondazione o della cooperativa – sono contemplate nell'atto di fondazione o nello statuto.
L’atto di fondazione è un atto giuridico che formalizza la volontà del fondatore (o del datore di lavoro). Questi cede la propria facoltà di disporre della fondazione solo dopo che la fondazione è stata effettivamente creata11. Lo stesso vale anche nel caso di una cooperativa.
I lavoratori non hanno un influsso diretto sull’impostazione dell’atto di fondazione o dello statuto. Il loro influsso è piuttosto indiretto, poiché il datore di lavoro può scegliere un istituto previdenziale solo d’intesa con il suo personale12.
– Regolamenti
I dettagli della previdenza professionale, in particolare le prestazioni e il finanziamento, sono disciplinati nel regolamento che viene emanato dall’organo supremo paritetico dell’istituto previdenziale. L’organo supremo ha una competenza normativa unilaterale. L’articolo 66 capoverso 1 LPP prevede semplicemente un limite a tutela del datore di lavoro: quest’ultimo, infatti, per legge non può essere obbligato a versare contributi superiori a quelli paritetici13. Al di là di questo, la LPP non gli permette di intervenire direttamente sull’’impostazione del regolamento previdenziale14, anche se talvolta si possono trovare disposizioni secondo cui le modifiche del salario coordinato necessitano del consenso del datore di lavoro.
2.3.4 Fondazione e organizzazione di istituti di previdenza di diritto pubblico
Per quanto attiene alla forma giuridica dell’istituto (art. 48 cpv. 2 LPP) e alla veste legale delle disposizioni materiali (art. 50 cpv. 2 LPP) la LPP lascia alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni un margine di manovra molto ampio. Essi possono infatti definire le prescrizioni rilevanti per i loro istituti di previdenza in un atto normativo che non deve necessariamente essere una legge. Le corporazioni di diritto pubblico sono libere di decidere a che livello normativo e con quale procedura intendono disciplinare gli istituti di previdenza di diritto pubblico15. Gli aspetti fondamentali del disciplinamento previdenziale possono anche essere sanciti dal diritto del personale16. Di conseguenza, la LPP limita anche le competenze dell’organo supremo degli istituti di previdenza di diritto pubblico. Se ad emanare le disposizioni sono la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, l’organo paritetico non ha facoltà decisionale bensì unicamente il diritto di essere consultato (art. 51 cpv. 5 LPP). La maggior parte degli istituti di previdenza di diritto pubblico hanno disciplinato i principali contenuti della previdenza offerta in un atto normativo. La denominazione (spesso «statuto») è irrilevante. Quando assolve il proprio mandato, l’autorità cantonale di vigilanza deve tener conto della vigilanza già esercitata da un’altra autorità cantonale in virtù del diritto vigente (art. 2 OPP 1). In linea di principio è anche possibile che gli enti pubblici deleghino la vigilanza sugli istituti di previdenza di diritto pubblico non all’autorità di vigilanza, ma ad un’altra autorità17.
Anche gli istituti di previdenza di diritto pubblico sono dotati di regolamenti. È unicamente il diritto pertinente della Confederazione, del Cantone o dei Comuni a determinare se spetta all’organo supremo dell’istituto previdenziale, al Legislativo o all’Esecutivo emanare il regolamento oppure se vi sono riserve d’approvazione. La riserva dell’approvazione da parte del Legislativo o dell’Esecutivo è prassi comune. A differenza degli istituti di previdenza di diritto privato, quelli di diritto pubblico possono tuttavia, previa autorizzazione delle autorità di vigilanza competenti, derogare al principio del bilancio in cassa chiusa e, di conseguenza, anche alla condizione della copertura integrale, sempre che le prestazioni siano garantite da un ente pubblico (cfr. il n. 2.3.5).
11 Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, pag. 487 12 Art. 11 cpv. 2 LPP 13 Secondo l’articolo 65d cpv. 3 lett. a in combinato disposto con l’art. 49 cpv. 2 n. 16 e l’art. 5 cpv. 2 LPP il datore di lavoro ha inoltre un diritto di veto in merito ai contributi di risanamento nella previdenza più estesa. 14 Al diritto di disdetta del datore di lavoro fa riscontro il potere regolamentare unilaterale dell’organo supremo. In questo senso, il datore di lavoro deve poter rescindere il contratto di affiliazione se non concorda con una modifica del regolamento (Decisione del Tribunale federale del 13 maggio 2005, 2A. 609/2004). 15 Hans Michael Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz § 2 N 113 16 Cfr. ad es. art. 85 dell’ordinanza sul rapporto di lavoro del personale municipale della Città di Zurigo. Il Consiglio comunale stabilisce, su proposta del Consiglio di fondazione dell’istituto previdenziale, i contributi di risparmio del datore di lavoro e del lavoratore. 17 Fino alla fine del 1997 la vigilanza sulla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) era affidata al Dipartimento federale delle finanze anziché all’UFAS. In tutti i Cantoni la vigilanza è esercitata esclusivamente dalle autorità cantonali o regionali competenti.