Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

Quanto alla CPVF, l'istituto ha proceduto ad una ricapitalizzazione di 26,6 milioni di franchi mediante fondi versati dai datori di lavoro, ad un aumento di 2,5 punti percentuali dell'aliquota di contribuzione applicata ai guadagni assicurati e al blocco dell'indicizzazione delle rendite per 5 anni.

5.3 Attuazione del sistema di finanziamento scelto

5.3.1 Periodo transitorio

Tenendo presente la scadenza ultima prevista per il rifinanziamento integrale, l’istituto sottopone all'autorità di vigilanza competente un piano suddiviso in periodi che mostri con quali misure e entro quali scadenze sia possibile raggiungere l'obiettivo della capitalizzazione integrale. Il piano deve inoltre illustrare le misure che l'istituto intende adottare qualora registri un notevole ritardo rispetto alle scadenze previste.

Gli istituti di previdenza di diritto pubblico dispongono di varie possibilità per raggiungere l'obiettivo. L'importante è che procedano verso la capitalizzazione integrale e che prendano provvedimenti qualora il tasso di rifinanziamento dell'istituto di previdenza subisca una diminuzione.

Durante il periodo transitorio le questioni della garanzia dello Stato e degli aspetti istituzionali si pongono in maniera diversa da dopo la conclusione della ricapitalizzazione integrale.

5.3.2 Garanzia dello Stato

– Considerazioni generali

La garanzia dello Stato è concepita quale garanzia sussidiaria dell'ente pubblico che, qualora l'istituto di previdenza di diritto pubblico non sia più in grado di onorare in parte o totalmente i suoi impegni, copre le prestazioni di vecchiaia, di rischio e di libero passaggio esigibili nel regime obbligatorio e sovraobbligatorio. In linea di massima, la garanzia dello Stato non è limitata ad un determinato importo. I limiti sono tuttavia posti dalla determinazione di due gradi di copertura iniziali (GCIattivi e GCIglobale). Se questi non sono raggiunti, la parte del disavanzo che manca al loro raggiungimento non è coperta dalla garanzia dello Stato, ma deve essere riassorbita dall'istituto mediante l'adozione di misure di risanamento. Il GCIglobale è determinato in analogia all'articolo 44 OPP 2. Tuttavia, in deroga a questa disposizione, prima di calcolare il rapporto tra il patrimonio di previdenza disponibile (Pp) e il capitale attuariale di previdenza necessario (Cp), dal primo possono essere dedotte una riserva di fluttuazione (RF) e una riserva di perennità secondo il n. 4.2.3 (RP), entrambe determinate secondo principi tecnici riconosciuti e in base ad una perizia eseguita dal perito in materia di previdenza professionale:

( Pp - RF - RP) x100

= GCIglobale in %

Cp

Per determinare il GCIattivi, prima di calcolare il rapporto tra il patrimonio di previdenza disponibile (Pp) e il capitale attuariale di previdenza necessario per gli assicurati attivi (Cp/AA), dal primo, eventualmente ridotto di una riserva di fluttuazione (RF) e di una riserva di perennità secondo il n. 4.2.3 (RP), è sottratto il capitale attuariale di previdenza necessario per i beneficiari di rendite (Cp/BR):

( Pp - RF - RP -Cp/BR) x100

= GCIattivi in %

Cp/AA

La condizione per la concessione di una garanzia dello Stato è che l'istituto giuridico, le relative condizioni e le cause di estinzione siano stabiliti in un atto normativo dell'ente pubblico. La garanzia dello Stato resta in vigore almeno fino a quando non è raggiunto un grado di copertura del 100 per cento.

– Allestimento del bilancio e corresponsione di interessi

In futuro, la garanzia dello Stato non sarà più richiesta per autorizzare un istituto di previdenza di diritto pubblico ad allestire il bilancio in cassa aperta, bensì per autorizzarlo a mantenere il sistema della capitalizzazione