Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
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parziale. Sul disavanzo garantito dall'ente pubblico, non finanziato, non devono essere corrisposti interessi fintanto che la garanzia dello Stato non diventa esigibile. Se la garanzia diventa esigibile, invece, dal momento in questione l'ente pubblico deve iscrivere il disavanzo a bilancio quale debito e corrispondere un interesse sul medesimo. A seconda dell'entità del debito viene a crearsi una situazione in contrasto con l'articolo 57 capoverso 1 OPP 2 (investimenti non garantiti presso il datore di lavoro), ragion per cui questa disposizione d'ordinanza va adeguata.
– Liquidazione parziale quale causa di realizzazione della garanzia
In caso di liquidazione parziale, gli assicurati uscenti hanno diritto alle loro prestazioni di libero passaggio e ad una parte dei fondi liberi dell'istituto di previdenza. Nel caso degli istituti di previdenza di diritto pubblico, le quote del disavanzo coperte da una garanzia dello Stato continueranno a non poter essere dedotte dalla prestazione di libero passaggio. Per contro, a partire dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni i disavanzi tecnici potranno essere dedotti proporzionalmente dalla prestazione d'uscita come in caso di liquidazione parziale di un istituto di previdenza di diritto privato. L'articolo 19 LFLP resta dunque applicabile unicamente alle quote del disavanzo coperte dalla garanzia dello Stato. In caso di uscita collettiva (trasferimento di un gruppo di assicurati ad un nuovo istituto di previdenza), la collettività di assicurati uscente ha inoltre per principio diritto ad una parte delle riserve e degli accantonamenti dell'istituto di previdenza cedente, nella misura in cui i rischi d'investimento/attuariali sono trasferiti al nuovo istituto di previdenza. In tal caso, l'ente garante, oltre all'eventuale capitale di copertura mancante, deve rifinanziare anche il disavanzo risultante dalla cessione di una parte delle riserve e degli accantonamenti al nuovo istituto, affinché dopo la liquidazione parziale il grado di copertura dell'istituto cedente non scenda al di sotto del grado di copertura iniziale.
Un'eccezione a quest'obbligo di rifinanziamento sussiste qualora una collettività di assicurati passi da un istituto di previdenza di diritto pubblico che beneficia di una garanzia dello Stato ad un altro ed entrambi gli istituti convengano un tasso di rifinanziamento inferiore, dal momento che la collettività uscente beneficia interamente di una garanzia dello Stato presso l'istituto di previdenza ricevente e che dunque i diritti degli assicurati non sono ridotti dal fatto che la prestazione di libero passaggio è inferiore al dovuto. Oltre all’esistenza di un accordo contrattuale tra l'istituto di previdenza cedente e quello ricevente, sono previste le seguenti condizioni:
anche l'istituto di previdenza ricevente deve disporre di una garanzia dello Stato e
l'istituto di previdenza cedente deve riscattare le prestazioni d’uscita della collettività uscente presso l'istituto di previdenza ricevente fino a concorrenza del grado di copertura di quest'ultimo.
Questa situazione può verificarsi per esempio quando più Comuni si riuniscono in un consorzio intercomunale per svolgere determinati compiti e per questa ragione alcuni dipendenti comunali passano all'istituto di previdenza del Cantone. Con un tale contratto, il collettivo uscente è incluso nel piano di misure di rifinanziamento dell'istituto ricevente.
In passato gli assicurati non avevano la possibilità di partecipare né alle decisioni relative ai contributi né a quelle relative alle prestazioni, dal momento che l'organo paritetico degli istituti di previdenza di diritto pubblico aveva unicamente il diritto di essere consultato (art. 51 cpv. 5 LPP). Per questa ragione, in caso di liquidazione parziale di istituti di previdenza di diritto pubblico è giustificato addebitare i disavanzi che ne derivano, indipendentemente dalle loro cause effettive, esclusivamente all'ente garante e non agli assicurati. Dato che non hanno potuto partecipare alle decisioni, gli assicurati non devono ora essere chiamati a contribuire al rifinanziamento di questi disavanzi mediante misure di risanamento.
5.3.3 Contributi al fondo di garanzia
Gli istituti di previdenza di diritto pubblico dovranno versare anche in futuro contributi al fondo di garanzia, indipendentemente dal fatto che dispongano o meno di una garanzia dello Stato. Infatti, non fosse altro che per ragioni di parità di trattamento rispetto agli istituti di previdenza di diritto privato di imprese molto grandi, che molto probabilmente non dovranno mai ricorrere a prestazioni del fondo di garanzia, l'esenzione degli istituti di previdenza di diritto pubblico dall'obbligo di versare contributi al fondo di garanzia provocherebbe immancabilmente la richiesta di introdurre contributi calcolati in funzione dei rischi. Questo avrebbe ripercussioni negative per la previdenza professionale in generale e in particolare per gli istituti di previdenza di piccole dimensioni.