Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine

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L'esenzione degli istituti di previdenza di diritto pubblico dal versamento di contributi al fondo di garanzia comporterebbe un'ulteriore disparità di trattamento tra questi e gli istituti di previdenza di diritto privato, poiché anche questi ultimi versano contributi al fondo di garanzia per redditi che non possono più dare diritto a prestazioni del fondo57 e non vi è dunque coincidenza tra i contributi dovuti e le prestazioni virtualmente acquisite.

La questione dell'obbligo degli istituti di previdenza di diritto pubblico che beneficiano di una garanzia dello Stato di versare contributi al fondo di garanzia è stata del resto affrontata nel quadro della 1a revisione della LPP. A suo tempo, in Parlamento c'era stata unanimità nell'escludere l'introduzione di disposizioni speciali relative concernenti l'obbligo di versare contributi la fondo di garanzia.

5.3.4 Condizioni quadro generali relative alla garanzia dello Stato

Alla luce di quanto detto, per la garanzia dello Stato devono valere le seguenti condizioni quadro generali:

– Garanzia dello Stato

La garanzia dello Stato non è più richiesta per l'allestimento del bilancio in cassa aperta, ma per la capitalizzazione parziale di un istituto di previdenza di diritto pubblico.

– Garanzia e strategia d'investimento dell'istituto di previdenza

La strategia d'investimento di un istituto di previdenza di diritto pubblico deve essere determinata dalla sua capacità di rischio e sottostà dunque, come nel caso degli istituti di previdenza di diritto privato, alle disposizioni dell'articolo 71 LPP e degli articoli 50 segg. OPP 2. La garanzia dello Stato non dispensa l'istituto dal rispetto di questo principio e non influisce sull'obbligo di osservare le prescrizioni in materia d'investimento. Chi vigila sugli istituti di previdenza di diritto pubblico deve tenerne conto.

– Assoggettamento al fondo di garanzia

L'attuale assoggettamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico al fondo di garanzia va mantenuto.

– Liquidazione parziale

Le disposizioni legali devono essre precisate nel senso che il disavanzo non va addebitato all'istituto di previdenza. La responsabilità per la copertura del disavanzo deve essere disciplinata nell’atto normativo su cui si fonda l'istituto di previdenza di diritto pubblico o nel contratto d'affiliazione concluso con il datore di lavoro esterno. Qualora manchino tali basi, l'autorità di vigilanza dovrebbe negare l'applicazione dell'articolo 69 capoverso 2 LPP.

– Entità della garanzia

La garanzia dello Stato deve valere indistintamente sia per la previdenza obbligatoria che per quella più estesa. L'esistenza di una tale garanzia non deve avere come conseguenza una diminuzione del grado di copertura dell'istituto di previdenza di diritto pubblico. Vanno pertanto definiti meccanismi per garantire il raggiungimento del grado di copertura previsto dal piano di misure per il periodo in questione. La garanzia dello Stato è limitata grazie alla determinazione di due gradi di copertura iniziali. Se questi non sono raggiunti, non è lo Stato a dover intervenire mediante la realizzazione della sua garanzia, bensì l'istituto mediante l'adozione di provvedimenti di risanamento.

– Garanzia e datori di lavoro esterni

La garanzia dell'ente pubblico vale per tutti gli impegni dell'istituto di previdenza, anche per quelli verso altri datori di lavoro affiliati, qualora l'affiliazione di datori di lavoro esterni sia prevista da un atto normativo di diritto pubblico. In questo caso l'ente pubblico può esigere che al momento dell'affiliazione i diritti acquisiti dai dipendenti dei datori di lavoro in questione siano integralmente rifinanziati.

57 Isabelle Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, p. 209 seg., in riferimento ad una sentenza della commissione di ricorso LPP dell'11.2. 2003