Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/86: Modificazione della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) · 59 pagine
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stabilire in un atto normativo i principi fondamentali della previdenza dei dipendenti pubblici e dell'istituto di previdenza, attribuendo però la competenza di attuarli all'organo supremo dell'istituto, che emana le necessarie disposizioni regolamentari;
attribuire esclusivamente all'organo supremo la competenza per la gestione operativa dell'istituto di previdenza.
5.3.6 Compiti dell’autorità di vigilanza
Nel caso degli istituti di previdenza di diritto pubblico che alla data di riferimento presentano un grado di copertura inferiore al 100 per cento, l'autorità di vigilanza gioca un ruolo chiave. In caso di mantenimento del sistema della capitalizzazione parziale, l'autorità verifica il piano di finanziamento che dovrebbe garantire a lungo termine l'equilibrio finanziario dell'istituto di previdenza; in caso di rinuncia alla capitalizzazione parziale verifica invece la transizione dell'istituto verso la capitalizzazione integrale. L'autorità di vigilanza deve controllare se il rifinanziamento dell'istituto di previdenza proceda come previsto. In caso contrario deve esigere un adeguamento del piano di misure. Questo vale a maggior ragione qualora il grado di copertura di un istituto di previdenza di diritto pubblico diminuisca e si rendano dunque necessari provvedimenti più incisivi.
Il compito dell'autorità di vigilanza è molto impegnativo. A dipendenza di come sono impostate le basi giuridiche dell'istituto di previdenza, è possibile che debba confrontarsi direttamente con le autorità politiche. Affinché possa svolgere i suoi compiti, è dunque assolutamente indispensabile che sia indipendente da queste ultime.
5.3.7 Indipendenza organizzativa, giuridica e finanziaria dell'autorità di vigilanza
L'indipendenza dell’autorità di vigilanza può essere garantita scorporando la medesima dall'amministrazione centrale cantonale e rendendola un istituto separato con una propria personalità giuridica, analogamente agli uffici AI cantonali o alle casse di compensazione AVS cantonali59.
La competenza per la definizione delle modalità d'attuazione (autorità di vigilanza regionale, istituto cantonale di diritto pubblico indipendente) deve invece essere attribuita ai Cantoni.
Vista questa situazione non va autorizzata alcuna vigilanza speciale sugli istituti di previdenza di diritto pubblico. Questi istituti devono essere soggetti, secondo il loro domicilio, alla vigilanza delle medesime autorità cantonali o regionali competenti per gli istituti di previdenza di diritto privato.
La vigilanza sugli istituti di previdenza di diritto pubblico deve essere organizzata e attuata secondo il medesimo principio di indipendenza valido per la vigilanza sugli istituti di diritto privato, ossia essere indipendente sul piano giuridico, finanziario e amministrativo. A questi requisiti può rispondere unicamente un istituto di diritto pubblico cantonale o regionale dotato di personalità giuridica propria.
59 La questione dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza è stata esaminata in particolare dal Consiglio di Stato del Cantone di Berna, in seguito alla vicenda della Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVK), venutasi a trovare in difficoltà finanziarie a causa di investimenti rischiosi. Il 13 agosto 2004, in relazione al rapporto del Controllo delle finanze concernente la verifica speciale sull'operato della BLVK, il Consiglio di Stato bernese si è espresso come segue riguardo alla questione di un eventuale scorporo dell'autorità di vigilanza dall'amministrazione cantonale: "Per quanto funga da autorità di vigilanza cantonale sugli istituti di previdenza, l'ufficio delle assicurazioni sociali e della vigilanza sulle fondazioni ("Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht") sottostà sul piano tecnico alla Confederazione, che decide anche in merito ai ricorsi contro le sue misure di vigilanza. Sul piano amministrativo-organizzativo, tuttavia, anche la competente divisione dell'ufficio delle assicurazioni sociali e della vigilanza sulle fondazioni appartiene alla direzione della giustizia, dei Comuni e delle Chiese ("Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion"). C'è da chiedersi seriamente se la divisione per la previdenza professionale e la vigilanza sulle fondazioni dell'ufficio delle assicurazioni sociali e della vigilanza sulle fondazioni non debba essere scorporata dall'amministrazione centrale. Il vantaggio sarebbe che l'indipendenza tecnica si manifesterebbe anche sul piano organizzativo e in questo modo anche all'esterno l'operato dell'ufficio non sarebbe messo così direttamente in relazione con la direzione della giustizia, dei Comuni e delle Chiese e quindi con il Consiglio di Stato. Va inoltre considerato che attualmente a livello federale sono in corso lavori in vista di una radicale modifica della vigilanza sugli istituti di previdenza. Quale alternativa ad una futura vigilanza unica a livello federale si sta valutando anche la possibilità di regionalizzare questa attività. Si potrebbe per esempio ipotizzare che l'autorità di vigilanza del Cantone di Berna assuma questo compito anche per altri Cantoni o in collaborazione con essi. Un tale passo sarebbe probabilmente molto più semplice se la vigilanza fosse scorporata a livello organizzativo dall'amministrazione centrale".