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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 7 pagine

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5Per la comunicazione o la verifica del numero possono essere confrontati i dati di servizi e istituzioni tenuti o autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero.

6In casi individuali, il numero d'assicurato è comunicato e verificato su richiesta.

Art. 134quinquiesObbligo di pagare emolumenti

1I servizi e le istituzioni annunciati che utilizzano il numero d'assicurato al di fuori dell'AVS sono tenuti a versare emolumenti per i servizi dell'Ufficio centrale di compensazione previsti dall'articolo 134quatercapoversi 2-4.

2L'Ufficio centrale di compensazione non riscuote emolumenti, se

a. il numero è utilizzato sistematicamente da un servizio federale;

b. il numero è utilizzato sistematicamente da organi intercantonali o da servizi cantonali o comunali in applicazione della legislazione federale;

c. il numero è utilizzato sistematicamente da servizi e istituzioni annunciati e ciò è nell'interesse dell'AVS o dell'adempimento dei compiti dell'Ufficio centrale di compensazione nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.

3Un interesse ai sensi del capoverso 2 lettera c sussiste in particolare nel caso

a. degli organi esecutivi, di controllo e di vigilanza:

1. dell'assicurazione per l'invalidità secondo la LAI3,

2. secondo la legge federale del 19 marzo 19654 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,

3. del regime delle indennità per perdita di guadagno secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 19525,

4. del regime degli assegni familiari nell'agricoltura secondo la LAF6,

5. dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 19827,

6. dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 19818 sull'assicurazione contro gli infortuni,

7. dell'assicurazione malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19949 sull'assicurazione malattie,

8. dell'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199210 sull'assicurazione militare;

b. delle autorità fiscali cantonali;

3 RS 831.20

4 RS 831.30

5 RS 834.11

6 RS 836.1

7 SR 837.0

8 RS 832.20

9 RS 832.10

10 RS 833.1