Progetto
Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 7 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
6Se i dati personali comunicati non bastano per assegnare il numero d'assicurato, l'Ufficio centrale di compensazione può esigerne altri.
Art. 134
Abrogato
Titolo prima dell'articolo 134bis
II. Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS
Art. 134bisUtilizzazione sistematica del numero d'assicurato
Per utilizzazione sistematica del numero d'assicurato si intende la raccolta in forma strutturata di dati personali tra i quali figura il numero a nove cifre giusta l'articolo 133 lettera b.
Art. 134terAnnuncio dell'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato
1L'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato deve essere annunciata all'Ufficio centrale di compensazione mediante l'apposito modulo.
2Nel modulo vanno indicati:
a. la base legale per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato;
b. i dati relativi alle misure di sicurezza adottate conformemente all'articolo 50g capoverso 2 lettera a LAVS;
c. una persona di contatto.
3L'Ufficio centrale di compensazione pubblica su Internet l'elenco dei servizi e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato (servizi e istituzioni annunciati).
Art. 134quaterComunicazione e verifica del numero d'assicurato
1L'Ufficio centrale di compensazione comunica il numero d'assicurato a Infostar e SIMIC, subito dopo la sua assegnazione, mediante una procedura elettronica automatizzata.
2Elabora una procedura standard che consenta la comunicazione e la verifica del numero d'assicurato per interi complessi di dati.
3Può mettere a disposizione dei servizi e delle istituzioni annunciati un sistema di ricerca elettronico.
4Può approntare ulteriori soluzioni tecniche per garantire la comunicazione e la verifica del numero. A tal fine può collaborare con i servizi e le istituzioni annunciati.