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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 7 pagine
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b. un numero a nove cifre impiegato esclusivamente per una determinata persona figurante nel registro dell'AVS, ma che non permette di risalire alla sua identità;
c. un numero di controllo.
Art. 133bisAssegnazione
1L'assegnazione del numero d'assicurato è di competenza dell'Ufficio centrale di compensazione.
2Il numero d'assicurato è assegnato in modo automatizzato appena:
a. è comunicata la registrazione di una nascita nella banca dati elettronica centrale Infostar oppure
b. l'Ufficio federale della migrazione ha comunicato i dati di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 20062, necessari per la corretta assegnazione del numero da parte dell'UCC, relativi:
1. a persone cui è stato rilasciato per la prima volta un permesso di dimora di durata superiore a quattro mesi (settore degli stranieri),
2. a persone che dimorano in Svizzera (settore dell'asilo).
3In tutti gli altri casi, l'Ufficio centrale di compensazione assegna il numero d'assicurato appena può escludere, in base ai dati che gli sono stati comunicati, che una persona abbia già un numero d'assicurato e dispone dei necessari dati personali.
4L'Ufficio centrale di compensazione può esigere i dati seguenti:
a. cognome;
b. cognome da celibe/nubile;
c. nomi;
d. sesso;
e. data di nascita;
f. luogo di nascita;
g. cognome della madre;
h. nomi della madre;
i. cognome del padre;
j. nomi del padre;
k. cittadinanza;
l. vecchio numero d'assicurato, se noto.
5Prima di assegnare il numero, l'Ufficio centrale di compensazione può confrontare i dati di vari servizi ed istituzioni tenuti o autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato.