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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 7 pagine

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c. degli istituti di formazione frequentati da persone soggette all'obbligo di contribuzione AVS.

Art. 134sexiesEmolumenti

1Per la comunicazione e la verifica dei numeri d'assicurato secondo l'articolo 134quatercapoversi 2 o 4 sono riscossi i seguenti emolumenti:

a. un importo forfettario di 800 franchi per ogni complesso di dati da trattare

separatamente;

b. 1 centesimo per ogni numero d'assicurato per l'esecuzione del confronto tra dati

interamente automatizzato;

c. 5 franchi per ogni numero d'assicurato che richiede accertamenti particolari;

2Per l'accesso al sistema di ricerca di cui all'articolo 134quatercapoverso 3 è riscosso un emolumento annuo di 1200 franchi.

Art. 134septiesOrdinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede disposizioni particolari, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 200411.

Titolo prima dell'art. 135

Hbis. Certificato di assicurazione, attestato di assicurazione e conto individuale

Art. 135

Abrogato

Art. 135bisCertificato di assicurazione

1Ogni persona tenuta a versare contributi o avente diritto a prestazioni riceve un certificato di assicurazione. Questo contiene il numero d'assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita.

2Il certificato di assicurazione è rilasciato dalla cassa di compensazione competente.

Art. 136 Iscrizione dei salariati e attestato di assicurazione

1Per il versamento dei contributi, il datore di lavoro iscrive i nuovi salariati presso la cassa di compensazione competente entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro.

2A conferma dell'iscrizione, per ogni nuovo salariato la cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro un attestato di assicurazione destinato all'assicurato.

11 SR 172.041.1