Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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coordinamento racchiude una componente verticale, che in situazioni particolari e straordinarie si manifesta in modo ancora più netto nell’ambito del comitato di crisi (art. 55). È pertanto logico che la direzione dell’organo di coordinamento sia assunta dalla Confederazione.

Il Consiglio federale emana nel diritto d’esecuzione prescrizioni sulla convocazione e la conduzione dell’organo di coordinamento (cpv. 4). La conduzione dev'essere affidata all'UFSP.

Art. 55 Comitato di crisi

Nelle situazioni particolari e straordinarie (cfr. art. 5 e 6) aumentano i requisiti e i bisogni in relazione al controllo e al coordinamento dei provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni. Di conseguenza, in caso di bisogno il Consiglio federale istituisce, su proposta del DFI, un comitato di crisi incaricato di consigliare e di sostenere la Confederazione e i Cantoni (cpv. 1). A questo comitato di crisi, diretto dal DFI, sono attribuiti tre compiti principali:

– preparazione delle decisioni del Consiglio federale;

– coordinamento delle attività in seno all’Amministrazione federale;

– coordinamento delle attività tra la Confederazione e i Cantoni nonché altri partner.

L’istituzione di un comitato di crisi nazionale per le malattie trasmissibili si ispira alla disposizione dell’articolo 4 dell’ordinanza del 27 aprile 200537 sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d’influenza (ordinanza sulla pandemia di influenza, OPI), ma estende il campo di applicazione a tutti gli eventi contemplati dalla presente legge. Come lo stato maggiore speciale Pandemia, anche il comitato di crisi ha una struttura modulare: adatta la propria composizione ai bisogni di controllo e coordinamento effettivi. Il comitato di crisi è composto da rappresentanti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Cantoni e dell’economia come pure, se necessario, da altri periti (cpv. 2). Il comitato di crisi è pertanto competente per il coordinamento nazionale di tutti gli eventi d’importanza nazionale legati a malattie trasmissibili che minacciano la salute pubblica. L’attuale stato maggiore speciale Pandemia è integrato nel nuovo organo o è trasformato nel comitato di crisi attraverso l’estensione della sua composizione e della sua sfera di competenza. Altri organi di crisi già esistenti, competenti per singoli compiti nel settore B, non subiscono alcuna modifica della loro sfera di competenza. L’organo direttivo della GSic resta competente in materia di sicurezza, l’organo di crisi del Servizio sanitario coordinato per il coordinamento operativo dei mezzi d’intervento dell’esercito nella propria sfera di competenza. La creazione di un comitato di crisi nazionale in materia di malattie trasmissibili colma una lacuna organizzativa nella sfera di competenza del DFI, manifestatasi chiaramente nel corso degli ultimi anni (crisi dell’antrace, SARS, pandemia influenzale).

37 RS 818.101.23