Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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2.8 Capitolo 8: Finanziamento

Art. 63 Indennità per danni derivanti da provvedimenti dell’autorità

Per principio, lo Stato risponde solo per i danni causati illecitamente39. I danni provocati da azioni legali dello Stato sono di norma a carico della parte lesa, a meno che una legge non preveda un obbligo di risarcimento. L’articolo 63 codifica un obbligo di risarcimento, limitandosi tuttavia a una responsabilità fondata sull’equità. Un’indennità (fondata sull’equità) va concessa quando senza indennità la persona colpita da un provvedimento individuale il cui danno non è coperto altrimenti (datore di lavoro, assicurazione malattie, assicurazioni sociali, ecc.) finirebbe in una situazione di difficoltà economiche o sociali. Tra i danni secondari figurano la perdita di guadagno nonché altri costi direttamente legati al provvedimento ordinato (ad esempio i costi per voli mancati). I danni secondari sono assunti dall’autorità che ha ordinato i provvedimenti (Confederazione o Cantoni). Le persone menzionate colpite da provvedimenti ordinati in primo luogo nell’interesse della salute pubblica non devono subire anche perdite finanziarie. Eventuali oneri finanziari per le persone interessate possono inoltre avere ripercussioni negative sull’efficacia dei provvedimenti.

Art. 64 Indennità per danni in seguito a vaccinazioni

Il capoverso 1 disciplina la competenza per i danni insorti in seguito a vaccinazioni. Ai Cantoni è prescritto l’obbligo di indennizzare, per principio, le lesioni postvaccinali non coperte altrimenti. L’obbligo di risarcimento viene meno, integralmente o parzialmente, se la persona vaccinata ha provocato o aumentato il danno mediante colpa grave. Questo obbligo di indennizzo rappresenta una responsabilità di diritto pubblico per danni causati lecitamente, prevista da una legge speciale40. L’obbligo di indennizzo sussiste sia per le vaccinazioni ordinate che per quelle raccomandate dall’autorità. Si tratta di una responsabilità sussidiaria, che interviene solo quando una copertura sufficiente da parte del principale responsabile non può essere raggiunta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il danneggiato non ha diritto a prestazioni del Cantone fintanto che sussiste un obbligo di indennizzo da parte di terzi (medico, assicurazione sociale, fabbricante, ecc.)41. Concretamente, il danneggiato deve far valere il danno nei confronti del medico (responsabilità civile), del fabbricante (responsabilità per danno da prodotti) o dell’assicurazione malattie. Dopo la chiusura definitiva dei procedimenti in materia di responsabilità o assicurazioni sociali, il danneggiato può chiedere al Cantone un risarcimento per il danno ancora scoperto.

Benché in Svizzera i danni postvaccinali siano molto rari, anche in futuro non sono esclusi gravi effetti collaterali delle vaccinazioni. La credibilità delle autorità sanitarie e delle raccomandazioni di vaccinazione dipendono tuttavia molto dalla gestione di questi casi da parte dell’autorità. Per questo motivo è estremamente importante che sia assicurata una valutazione professionale dei casi e sussista una procedura amministrativa semplice e rapida per le persone danneggiate. Si tratta di risarcire i

39 Art. 146 Cost.; art. 3 della legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità, LResp; RS 170.32).

40 DTF 129 II 353 segg., 358.

41 DTF 129 II 353 segg., 359.