Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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patogeni espulsi restano virulenti per lungo tempo e in caso di permanenza nell’ambiente possono provocare nuove infezioni. Una disinfezione è opportuna solo per determinati agenti patogeni (ad esempio il carbonchio ematico, la febbre emorragica virale, la SARS).
2.6 Capitolo 6: Provvedimenti di promozione
Art. 48 Ricerca
L’individuazione, la prevenzione e la lotta contro le malattie trasmissibili ha bisogno di conoscenze scientifiche sicure. Al capoverso 1, alla Confederazione è attribuita la competenza di incaricare o sostenere con aiuti finanziari lavori di ricerca specifici, se necessario.
Al capoverso 2 sono precisati i provvedimenti di promozione della ricerca: la Confederazione deve avere la possibilità di promuovere lo sviluppo di metodi di accertamento per determinate malattie trasmissibili. Altri settori importanti sono la ricerca sull’efficacia e le conseguenze dei provvedimenti medici e non medici di prevenzione e di lotta nonché la ricerca clinica su problematiche specifiche nell’epidemiologia infettiva.
Art. 49 Promozione della formazione e del perfezionamento
La legge sulle epidemie del 1970 assegna alla Confederazione il compito di provvedere affinché il personale incaricato ufficialmente della lotta contro le malattie trasmissibili abbia la possibilità di seguire una formazione e un perfezionamento specifici (art. 4 LEp).
Questo compito è mantenuto nell’avamprogetto di revisione della LEp. Con l’obbligo di promuovere in generale le competenze professionali del personale specializzato e un’elevata qualità dei servizi devono essere adempiuti requisiti più severi in materia di individuazione, prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili. La promozione della formazione e del perfezionamento del personale specializzato incaricato ufficialmente della lotta contro le malattie trasmissibili è ora assicurata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Per personale specializzato s’intende il medico cantonale o altre persone che operano per il servizio medico cantonale.
Art. 50 Aiuti finanziari a organizzazioni
Questa disposizione dà alla Confederazione la possibilità di concedere aiuti finanziari a determinate organizzazioni pubbliche o private che adottano provvedimenti d’interesse pubblico e d’importanza nazionale atti a individuare, prevenire e lottare contro le malattie trasmissibili. Per le organizzazioni pubbliche o private che lottano contro determinate malattie trasmissibili (ad esempio la Lega polmonare nel caso della tubercolosi), la concessione di aiuti finanziari è associata a un mandato di prestazioni, in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere e fissati i criteri per adeguare l’aiuto finanziario alle prestazioni fornite. Questa regolamentazione corri-