Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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Al capoverso 3, il Consiglio federale è autorizzato a stabilire i requisiti professionali e personali dei medici cantonali. Le esigenze crescenti nei confronti della loro attività dal punto di vista dei vari aspetti della salute pubblica presuppongono una formazione specifica. I titoli di specialista attribuiti dalla FMH non offrono una garanzia di formazione sufficiente, dato che non presuppongono una formazione, un perfezionamento o un aggiornamento né teorici né pratici sui temi e sui metodi di Public Health. Per un’esecuzione unitaria con la massima concordanza tra i Cantoni è necessario che i medici cantonali di tutta la Svizzera dispongano di un denominatore minimo comune e di una lingua specializzata comune. Concretamente potrebbe ad esempio essere adottato quale condizione per l’attività di medico cantonale un master in salute pubblica o un certo numero di crediti di questa formazione medica. Attraverso un periodo transitorio lungo (10-15 anni) e disposizioni transitorie bisogna tuttavia fare in modo che non si giunga a sostituzioni ingiustificate di medici cantonali con esperienza.
Art. 54 Organo di coordinamento
Per migliorare l’esecuzione unitaria delle disposizioni della Confederazione nell’ambito della legge sulle epidemie, promuovere la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni e facilitare alla Confederazione l’adempimento della sua funzione di alta vigilanza, al capoverso 1 è sancito nella legge un organo di coordinamento, che istituzionalizza la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito delle malattie trasmissibili soprattutto a livello specialistico. L’organo di coordinamento è orientato verticalmente e completa le piattaforme di coordinamento orizzontali tra i Cantoni esistenti (CDS, convegni dei medici cantonali). Ad esso non è attribuita alcuna competenza decisionale o esecutiva politica. Queste competenze spettano ai competenti organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni. L’organo di coordinamento è un’istituzione permanente istituita dalla Confederazione, che si occupa dei compiti menzionati al capoverso 3 lettere a-e. Non si tratta di una commissione extraparlamentare ai sensi dell’ordinanza sulle commissioni del 3 giugno 199636.
L’organo di coordinamento è composto da rappresentanti della Confederazione (in particolare dell’UFSP) e dei Cantoni (in particolare dei medici cantonali) (cpv. 2). Tutti i rappresentanti devono disporre di una competenza specifica in materia di salute pubblica e malattie infettive. Se del caso si può fare appello ad altri specialisti. Non si tratta però espressamente di raggiungere una rappresentanza equilibrata di tutti i gruppi d’interesse.
A differenza delle piattaforme di coordinamento tra i Cantoni orizzontali, in cui sono i Cantoni ad assumere il controllo e la Confederazione interviene nelle discussioni solo su invito, nell’organo di coordinamento la Confederazione ha un ruolo direttivo. In primo piano vi sono i compiti e le competenze della Confederazione che devono essere coordinati con i Cantoni. Quale esempio può essere citata la definizione di obiettivi e strategie da parte della Confederazione in collaborazione con i Cantoni prevista all’articolo 3. L’organo di coordinamento ha una duplice funzione: rafforza la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni, a complemento delle piattaforme orizzontali tra i Cantoni già esistenti, e facilita alla Confederazione l’accesso ai partner cantonali nell’ambito della sua sfera di competenza allargata. L’organo di
36 RS 172.31