Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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Art. 56 Commissione federale delle vaccinazioni
Con la presente revisione è ancorata nella legge la commissione federale delle vaccinazioni (CFV) – istituita nel 2004. Nella commissione devono essere nominate persone che dispongano di conoscenze scientifiche o pratiche in materia di vaccinazioni. La cerchia di questi specialisti non è stabilita nella legge volutamente (cpv. 1).
Il capoverso 2 descrive i compiti della CFV. In qualità di commissione consultiva è consultata dal Consiglio federale e dalle autorità nell’ambito della legislazione e dell’esecuzione e può formulare un parere. È competente per la consulenza scientifica alle autorità nell’ambito dell’elaborazione di raccomandazioni di vaccinazione (vedi i commenti all’art. 21).
Il capoverso 3 obbliga la CFV a collaborare con altre commissioni (ad esempio la Commissione federale dei medicamenti [CFM], Commissione federale delle prestazioni generali [CFP]).
Art. 57 Commissione federale per la sicurezza biologica
La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB) esiste già da parecchi anni e presta consulenza al Consiglio federale e alle autorità di esecuzione, compresi l’UFSP e i Cantoni, nell’ambito della legge sulle epidemie in vigore. È previsto il mantenimento della prassi attuale.
2.7.2 Sezione 2: Coordinamento dei provvedimenti della Confedera zione
Art. 58
Le esperienze ricavate dall’esercizio di condotta strategica 2005 (ECS) con lo scenario «Epidemia in Svizzera» hanno rivelato che, nelle situazioni particolari e straordinarie, un coordinamento dei provvedimenti della Confederazione assume un significato considerevole. Questo compito di coordinamento deve essere attribuito al DFI, fatte salve le competenze attuali di altri dipartimenti, ad esempio nell’ambito dell’approvvigionamento del Paese, dei trasporti o della sicurezza interna. In pratica, al DFI spetterà il compito di coordinare e presentare al Consiglio federale sotto forma di proposta collettiva i provvedimenti dei vari dipartimenti.
2.7.3 Sezione 3: Trattamento dei dati
Art. 59 Principi
In vista dell’identificazione successiva delle persone malate, malate sospette, contagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni devono essere elaborati dati personali generali nonché dati personali particolarmente degni di protezione. Oltre alle informazioni specifiche sulla malattia, che consentono di risalire alla fonte e alla pericolosità, vanno rilevati dati d’identificazione delle persone come il nome completo, la data di nascita e l’indirizzo dell’interessato. Il capoverso 1 crea la base giuridica necessaria per l’attività dell’Ufficio federale, delle autorità cantonali competenti e delle istituzioni pubbliche e private incaricate ai sensi della presente legge. Se l’articolo 60 non disciplina il trattamento dei dati o lo fa solo parzialmente, ai Cantoni sono applicabili le leggi cantonali sulla protezione dei dati.