Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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l’approvvigionamento sufficiente della popolazione svizzera con importanti agenti terapeutici – è fondamentale che l’agente terapeutico sia effettivamente prodotto in Svizzera in modo da garantire un approvvigionamento autonomo (lett. b). Persegue lo stesso obiettivo l’obbligo di garantire alla Confederazione la fornitura prioritaria degli agenti terapeutici in questione in caso di situazioni particolari o straordinarie (lett. c). Anche se sono soddisfatti tutti i presupposti per un contributo, il fabbricante non può rivendicare aiuti finanziari secondo l’articolo 51. Gli aiuti finanziari possono essere concessi sia mediante decisione che in virtù di un contratto di diritto pubblico. L’avamprogetto rinuncia a una disposizione esplicita concernente la forma giuridica, essendo applicabili le disposizioni della legge sui sussidi.

Art. 52 Indennizzi a laboratori

Questo articolo, che corrisponde all’articolo 32 della legge sulle epidemie del 1970, fornisce una base per il versamento di indennizzi ai laboratori designati come centri di riferimento nazionali per le spese che devono sostenere nell’ambito dei loro compiti particolari (cfr. art. 18).

Il finanziamento delle prestazioni dei laboratori designati come centri di riferimento nazionali nell’ambito della diagnosi, della registrazione e della ricerca in relazione alla diffusione di determinate malattie e infezioni è nell’interesse della Confederazione. Il sistema scelto è opportuno e più economico di un laboratorio nazionale, che la Confederazione dovrebbe finanziare integralmente.

2.7 Capitolo 7: Organizzazione e procedura

2.7.1 Sezione 1: Organi dei Cantoni e della Confederazione

Art. 53 Medico cantonale

La lotta contro le malattie trasmissibili, in particolare la sorveglianza permanente della situazione epidemiologica e se del caso l’ordine di provvedimenti sono compiti medici specialistici, che devono essere svolti da uno specialista qualificato. L’istituzione del medico cantonale, introdotta con la legge sulle epidemie del 1970, ha dato prova di efficacia (capoverso 1). Ai Cantoni deve essere data la possibilità di designare un medico cantonale in comune per una regione. Se nei grandi Cantoni gli uffici del medico cantonale hanno numerosi collaboratori, nei piccoli Cantoni la mole di lavoro non corrisponde necessariamente a un posto a tempo pieno. Un posto di medico cantonale a tempo parziale può però impedire di disporre di sufficiente esperienza per ogni singolo compito. Un’attività del medico cantonale in uno studio medico offre il vantaggio della vicinanza alla base (specialisti e popolazione), ma deve essere organizzata in modo tale che ad esempio in caso di epidemia non debbano essere assunti improvvisamente carichi multipli. Una regionalizzazione potrebbe comportare una professionalizzazione.

L’esperienza ha mostrato che il coordinamento e l’informazione dei vari servizi nei Cantoni possono essere migliorati. È necessario che l’Ufficio federale possa rivolgersi al servizio designato dal Cantone e che all’interno del Cantone siano adottati i necessari provvedimenti organizzativi (cpv. 2).