Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo

l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e le autorità doganali. Anche tra le autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni è necessario comunicare dati. Da un lato i Cantoni hanno bisogno di informazioni sulle persone che entrano in Svizzera contagiate o esposte a un rischio d’infezione secondo le autorità del Paese d’origine; dall’altro la Confederazione può aver bisogno di dati rilevati nei Cantoni sul posto (ad esempio in occasione di un ordine di provvedimenti di protezione della salute). Nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione, possono essere resi noti anche dati confidenziali.

Capoverso 2: per la sorveglianza e il controllo della malattia può essere necessaria una comunicazione dei dati personali ottenuti secondo l’articolo 13 a medici o altre autorità e istituzioni sanitarie incaricati di compiti in materia di salute. Se sono necessari provvedimenti personali, la trasmissione avviene con l’indicazione del nome. Un esempio è la presa di contatto con persone che hanno ricevuto sangue donato contaminato. Gli stabilimenti con cui l’UFSP può collaborare sono ad esempio i centri di riferimento nazionali competenti per analisi microbiologiche speciali, la Croce rossa svizzera e la SUVA. Al capoverso 2, anche i Cantoni sono autorizzati a comunicare dati a terzi. Se la comunicazione dei dati non è disciplinata o lo è solo parzialmente, ai Cantoni sono applicabili le leggi cantonali sulla protezione dei dati.

Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a prevedere lo scambio di dati con altre autorità o con stabilimenti o persone se ciò è necessario per la lotta contro le malattie. Si pensi ad esempio a uno scambio di dati tra l’UFSP e altre autorità federali, nell’ambito del quale sussistono punti di contatto a livello di esecuzione con la legge sulle epidemie (ad esempio l’Ufficio federale di veterinaria o l’Ufficio federale della protezione civile). Il Consiglio federale disciplinerà lo scambio dei dati necessari per l’esecuzione in dettaglio.

Il capoverso 4 crea la base giuridica affinché le autorità esecutive possano effettuare il necessario scambio di dati mediante procedure di richiamo automatizzate. La cerchia delle persone autorizzate a richiamare dati, la portata dei dati personali richiamabili nonché lo scopo del richiamo sono disciplinati da un'ordinanza che tenga conto degli interessi degni di protezione.

Art. 62 Scambio di dati con l’estero e le organizzazioni internazionali

La cooperazione internazionale della Svizzera in materia di malattie trasmissibili presupporrà un certo scambio di dati e di informazioni con autorità e stabilimenti stranieri nonché con organizzazioni internazionali (ad esempio l’OMS). Una trasmissione di dati confidenziali deve essere possibile non solo nell’ambito di accordi di diritto internazionale (ad esempio trattati internazionali, convenzioni, decisioni) (cpv. 2 lett. a), ma anche quando ciò è necessario per evitare rischi per la salute o un pericolo per la vita o la salute (cpv. 2 lett. b). Il RSI (2005) chiede ai Paesi contraenti di notificare eventi che possono rappresentare una situazione di emergenza sanitaria (art. 7) o di informare altri Stati sull’arrivo di viaggiatori sospetti di malattia (art. 31). Per il resto il RSI (2005) stesso prevede norme concernenti l’uso di dati personali (art. 45).