Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 1 definisce lo scopo del trattamento dei dati. L’identificazione successiva delle persone malate, malate sospette, contagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni serve all’accertamento e al controllo dei focolai di malattie e consente i provvedimenti personali menzionati al capitolo 5. Tra questi figurano in particolare domande di chiarimenti urgenti presso i medici e i laboratori di diagnostica, la ricerca, l’interrogazione e la consulenza di singole persone contagiate o esposte, l’informazione urgente delle autorità sanitarie allo scopo di ricercare e informare le persone esposte a livello internazionale e la ricerca di persone esposte precedentemente attraverso il sangue, derivati del sangue e organi. Accanto ai provvedimenti personali, le raccomandazioni di prevenzione si basano su analisi dell’evoluzione nello spazio e nel tempo e delle frequenze d’insorgenza secondo l’età e il comportamento. Queste analisi presuppongono la registrazione e la conservazione durevole di dati sull’età e sul domicilio unitamente a informazioni sull’esposizione secondo la malattia.

Capoverso 3: I dati raccolti devono essere distrutti o anonimizzati non appena non sono più necessari per i compiti prescritti dalla legge, di norma entro due anni dal rilevamento. In casi eccezionali può essere necessario un periodo di conservazione più lungo a causa delle particolarità della malattia (ad esempio periodo d’incubazione lungo per la malattia di Creutzfeldt-Jakob). I dati conservati devono contenere l’analisi continua dell’evoluzione nello spazio e nel tempo e delle frequenze d’insorgenza secondo l’età e il comportamento delle malattie trasmissibili soggette all’obbligo di dichiarare; l’anonimato dei dati personali esclude l’anno di nascita e il domicilio.

Art. 60 Confidenzialità dei dati

Nell’ambito della lotta contro le malattie sono elaborati dati per i quali sussiste un interesse di segretezza degno di protezione. Di conseguenza, per principio questi dati non sono accessibili al pubblico, ma sono trattati dagli organi esecutivi confidenzialmente e con particolare attenzione: in altre parole, l’accesso a questi dati deve restare limitato a una determinata cerchia di persone, e cioè a un gruppo di persone che devono necessariamente scambiarsi dati per svolgere un compito comune. Per stabilire l’interesse degno di protezione, l’autorità competente deve ponderare gli interessi divergenti nel singolo caso. L’interesse degno di protezione può assumere vari aspetti a seconda del soggetto che lo fa valere e del campo di tensione interessato (ad esempio dati sulla salute, interessi di polizia sanitaria).

Art. 61 Comunicazione dei dati

Capoverso 1: la comunicazione reciproca di dati tra le autorità esecutive in Svizzera è indispensabile per attuare l’esecuzione della legge sulle epidemie in modo coordinato e senza doppioni. Le informazioni devono tuttavia essere trasmesse a terzi solo e nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione dei compiti corrispondenti. La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati38 (LFPD) esige una base giuridica per la comunicazione regolare di dati personali da parte delle autorità federali. Questa base è creata con l’articolo 61. La comunicazione include indicazioni che un’autorità trasmette ad esempio in base a documenti elaborati internamente. Per autorità federali competenti per l’esecuzione s’intendono in particolare l’UFSP,

38 RS 235.1