Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 103Fedlex · Rapporto esplicativo

tone interessato; le indennità della Confederazione non sono vincolate all’ammontare del contributo programmatico cantonale. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali, per quanto possibile, sulle unità di prestazione che corrispondono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. La quota federale approssimativa per l’offerta di base ammonta al 35 per cento al massimo; la quota federale approssimativa per la documentazione sui pericoli al 50 per cento al massimo. L’offerta di base include in particolare la costruzione, il ripristino e la sostituzione di opere e impianti di protezione come pure l’installazione e la gestione di stazioni di misurazione nonché la realizzazione di sistemi d’allarme. La documentazione sui pericoli consiste nella redazione di catasti e carte dei pericoli. L’ammontare delle indennità dipende secondo la lettera a dal potenziale di pericolo e di danno e, secondo il lettera b, dall’entità e dalla qualità dei provvedimenti e dalla loro programmazione. Determinante ai fini di stabilire l’ammontare del contributo federale è, oltre alla minaccia di catastrofi naturali, l’efficacia dei provvedimenti (lettera b). Essa include la qualità della prestazione (risultato), la qualità della prestazione fornita (processo) e la pianificazione dei provvedimenti.

Il capoverso 2 stabilisce che, in generale, i progetti onerosi saranno finanziati singolarmente anche per il futuro mediante decisione. Per progetti onerosi si intendono i progetti il cui costo è superiore al milione di franchi. Il sovvenzionamento di progetti singoli tiene conto del fatto che detti progetti comportano difficoltà tecniche particolari, che includono interventi sul territorio complessi, talvolta interregionali, e sono pertanto suscettibili di considerazioni speciali, di un coordinamento stretto, di assistenza e consulenza a tutti i livelli (Comune, Cantone, Confederazione). Progetti siffatti sono di conseguenza particolarmente onerosi. Se le condizioni minime sono adempiute, il sussidio federale ammonta in linea di massima al 35 per cento. Progetti singoli, particolarmente efficaci, possono essere tuttavia promossi, nell’ambito di un sistema di incentivazione focalizzato sui risultati, mediante indennità supplementari fino a un contributo federale del 45 per cento al massimo. L’entità dei sussidi federali dipende anche, in linea di massima, nel caso di progetti singoli, dalla minaccia di pericoli naturali (lettera a) e dall’efficacia delle misure (lettera c). La lettera c annovera espressamente anche la pianificazione delle misure. L’idea alla base di tale disposizione è che una pianificazione seria e di alto livello qualitativo influenza positivamente la qualità del prodotto finale evitando danni importanti e costosi nonché le modifiche da essi indotti. Oltre a ciò, nei progetti singoli un ruolo importante per il calcolo dei sussidi della Confederazione è svolto anche da un esame completo dei rischi (lettera b). Si tiene in tal modo conto del fatto che, accanto alle misure edilizie, esiste tutta una serie di altre misure importanti per la protezione dell’uomo e dei beni materiali di ingente valore dagli eventi naturali. Tutte queste misure devono essere considerate, conformemente alla lettera b, nella pianificazione di un progetto e armonizzate tra loro nell’ambito di un esame completo dei rischi. L’esame completo dei rischi è fondato su una valutazione attenta ed esaustiva dei tre aspetti della sostenibilità (natura, economia e società), sia nel padroneggiare gli eventi successivi a una piena, sia nella ricostruzione dello status quo ante e in particolare nella prevenzione dei pericoli a lungo termine. Per la mera riparazione dei danni e per gli interventi non viene versato alcun contributo d’incentivazione.

Conformemente al capoverso 3, la Confederazione può aumentare, nel caso di misure di protezione eccezionali, ad esempio dopo danni ingenti causati dal maltempo, il suo contributo a un Cantone notevolmente danneggiato fino a un massimo del

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