Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 101Fedlex · Rapporto esplicativo
Quale nuova forma di collaborazione tra Confederazione e Cantoni è introdotto l’accordo programmatico, che quantifica gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni da fornire. I beneficiari dei sussidi federali sono d’ora in poi i Cantoni. Essi si occupano da soli dei richiedenti di sussidi e in tal modo dei fornitori di prestazioni e sono liberi, in via di principio, di impostare le modalità successive di assegnazione dei contributi finanziari. Per il conseguimento degli obiettivi degli accordi di programma si presuppone un cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti in comune. I Cantoni devono inoltre garantire la partecipazione di terzi. La legge sui sussidi contempla le relative prescrizioni. Se i Cantoni concedono sussidi mediante decisione, si applica inoltre il diritto di ricorso secondo la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.
Le modifiche essenziali dell’articolo dell’ordinanza sulle foreste concernente il finanziamento comprendono la definizione dei contenuti minimi degli accordi programmatici, dei compiti e delle competenze di Confederazione e Cantoni, la procedura in materia di accordo e il controlling. A livello di ordinanza sono inoltre concretizzati i criteri per il calcolo dei sussidi federali. Le disposizioni dettagliate in materia di sussidi sono abrogate.
Il disegno si riferisce agli articoli 15 e 38-59 dell’ordinanza sulle foreste. I criteri per l’assegnazione di contributi sono stati raggruppati. I vigenti articoli 40-49 e 53-59 sono stati abrogati e parzialmente ripresi in nuovi articoli. I commenti si riferiscono soltanto ai contenuti degli articoli dell’ordinanza nuovi o modificati. Essi non contengono dati concernenti gli articoli abrogati.
Dalla primavera 2004, un gruppo di lavoro paritetico composto di specialisti cantonali del settore forestale e della sistemazione dei corsi d’acqua ha collaborato con gli uffici federali allora competenti, l’Ufficio federale delle acque e della geologia e l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, che nel 2006 sono confluiti nell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), all’attuazione concreta del nuovo modello di sovvenzionamento. Questa collaborazione costruttiva è stata consolidata nell’ordinanza sulle foreste opportunamente modificata. Ne è risultato uno stretto coordinamento con il settore della protezione dalle piene che è disciplinato nell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua.
16.2 Commento alle singole disposizioni
L’ordinanza sulle foreste deve essere modificata come segue:
Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali
Art. 15 cpv. 4
Questo capoverso corrisponde invariato al vecchio articolo 43 capoverso 2. In seguito alla nuova articolazione dell’articolo sul finanziamento e, in particolare, al coordinamento del nuovo articolo 40 con l’articolo 2 dell’ordinanza sulla sistemazione delle acque, il vecchio articolo 43 capoverso 2 è stato spostato qui senza subire modifiche sostanziali.
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