Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 104Fedlex · Rapporto esplicativo

65 per cento delle spese computabili. Il supplemento è fondato su una decisione corrispondente del Consiglio federale.

Il capoverso 4 elenca le misure per le quali la Confederazione non versa alcun contributo finanziario. La lettera a è invariata. La lettera b precisa ulteriormente le eccezioni al finanziamento da parte della Confederazione.

Art. 41 Bosco di protezione

Questo articolo concretizza quanto prescritto dall’articolo 37 della legge sulle foreste, il cui scopo è garantire gli effetti del bosco di protezione quale misura biologica contro i pericoli naturali. La cura del bosco di protezione viene assicurata mediante accordi programmatici. Il contributo globale assegnato al Cantone riguarda, nell’ambito degli obiettivi programmatici concordati, non solo la cura del bosco di protezione in senso stretto ma anche la prevenzione e riparazione di danni alle foreste nonché l’installazione degli impianti di raccordo necessari per la cura del bosco di protezione.

Conformemente al capoverso 1, la Confederazione sussidia il bosco di protezione mediante un contributo globale. Sono inoltre citati gli indicatori in base ai quali viene determinato l’ammontare del sussidio federale. La lettera a è riferita al potenziale di pericolo e di danno, fondato sull’indice del bosco di protezione secondo il progetto SilvaProtect-CH. Le delimitazioni cantonali dei boschi di protezione vengono momentaneamente armonizzate nell’ambito di SilvaProtect-CH.

La lettera b cita la superficie del bosco di protezione da curare. Poiché l’efficacia protettiva del bosco è commisurata alla superficie, l’accordo programmatico concluso tra Confederazione e Cantone concerne le dimensioni del bosco di protezione da “trattare e da influenzare”. Con essa si intende la parte del perimetro di un bosco di protezione che, durante il periodo contemplato dall’accordo programmatico, sarà sottoposta a misure di rinnnovazione e di tutela. La superficie di bosco di protezione da trattare e da influenzare deve essere delimitata in maniera pragmatica e ragionevole in base agli obiettivi selvicolturali e nell’ottica della tecnica di raccolta del legname (cfr. le attuali carte degli interventi per progetti selvicolturali o il programma pilota in Vallese). Dati circa l’urgenza (o la necessità) della cura del bosco di protezione non sono al momento disponibili a livello nazionale. Sono attualmente in corso tentativi di interpretare in tal senso i dati dell’Inventario forestale nazionale svizzero IFN. Al fine di stabilire, in un momento successivo, la superficie del bosco di protezione da curare, si prevede pertanto di includere i dati relativi alla necessità di intervenire.

L’indennità per l’installazione degli impianti di raccordo necessari alla cura del bosco di protezione sarà commisurata, secondo la lettera c, all’infrastruttura necessaria a quel fine. Sono sussidiati esclusivamente i provvedimenti volti alla protezione. Questi provvedimenti comprendono in particolare le riparazioni (dopo catastrofi naturali), gli ampliamenti (consolidamenti), le sostituzioni (alla fine della durata di vita tecnica) e la costruzione e manutenzione di infrastrutture. Nell’accordo programmatico si stabilisce l’entità dei provvedimenti programmati conformemente alla pianificazione cantonale (ad es. i metri lineari da riparare, i km di ampliamento ecc.). Sono concordate anche le procedure cantonali in base alle quali vengono approvati il piano e il progetto. Il contributo federale per l’infrastruttura necessaria al bosco di protezione non può superare una quota massima dei mezzi finanziari complessivi a disposizione per la cura del bosco di protezione. Per il primo periodo

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