Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 102Fedlex · Rapporto esplicativo

Capitolo 6: Aiuti finanziari (senza crediti d’investimento) e indennità

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 38 Condizioni generali per la concessione di sussidi

L’articolo contiene e cita, come la disposizione vigente, le condizioni generali per il versamento di indennità e aiuti finanziari al Cantone da parte della Confederazione.

Poiché il settore delle foreste rimane un compito comune di Confederazione e Cantoni, il Cantone deve conformemente al capoverso 1 partecipare ai costi. Per raggiungere l’obiettivo degli accordi programmatici è indispensabile che i Cantoni partecipino al finanziamento. La Confederazione rinuncia però alla fissazione di aliquote vincolanti e non subordina più all’aliquota cantonale la sua partecipazione ai costi computabili. La scelta delle modalità di rifinanziamento spetta soltanto al Cantone che è libero di chiedere la partecipazione di usufruttuari, sponsor o altri alle spese.

La partecipazione dei Cantoni alle spese non costituisce più, secondo il capoverso 2, una condizione per la concessione di sussidi federali a favore di provvedimenti che la Confederazione sostiene direttamente. Questa norma rimane invariata.

Art. 39 Condizioni particolari

Il capoverso 1 contiene e cita, come la disposizione vigente, le condizioni particolari per la concessione di indennità e aiuti finanziari al Cantone da parte della Confederazione. La lettera a rinuncia alla condizione vigente secondo la quale le altre condizioni del diritto cantonale sono da adempiere. In tal modo si tiene conto del principio che nelle leggi federali non è fatto riferimento alla legislazione cantonale. La lettera b garantisce da ora in poi il coordinamento con l’interesse pubblico di altri ambiti. La manutenzione successiva deve essere, come finora, garantita secondo la lettera c.

Secondo il capoverso 2 i requisiti minimi (tecnici, economici ed ecologici) saranno ancora una condizione imprescindibile per l’assegnazione di sussidi federali.

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 40 Protezione da catastrofi naturali

Questo articolo concretizza quanto prescrive l’articolo 36 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo)48 il cui scopo è di ridurre a una misura accettabile il deficit di protezione esistente mediante provvedimenti pianificatori, organizzativi ed edili nonché un proporzionale impiego dei mezzi. La protezione da catastrofi naturali è garantita, in linea di massima, mediante accordi programmatici. Per contro, i progetti onerosi vengono, come finora, approvati e sussidiati mediante decisione.

Conformemente al capoverso 1, l’offerta di base e la redazione della documentazione sui pericoli vengono sussidiati da parte della Confederazione mediante un sussidio globale. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Can-

48 RS 921.0

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