Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo

programmatico questa quota è stata fissata al 25 per cento. Qualora i mezzi impiegati per la sicurezza dell’infrastruttura fossero inferiori a quelli previsti, la somma restante può essere dedicata alla cura del bosco di protezione. Per contro, il Cantone non può trattare una superficie di bosco di protezione inferiore a quella concordata e impiegare tal fine mezzi maggiori per l’infrastruttura. Qualora un Cantone dimostrasse di avere bisogno di mezzi maggiori per l’infrastruttura, l’UFAM può modificare eccezionalmente la quota massima summenzionata.

Secondo la lettera d l’ammontare dell’indennità globale è basata anche sulla qualità della prestazione fornita. Le istruzioni pubblicate dall’UFAM “Continuità nel bosco di protezione e controllo dell'efficacia (NaiS)” descrivono come si deve trattare il bosco di protezione e riportano altresì gli standard di qualità corrispondenti. Se i requisiti di qualità sono adempiuti, la Confederazione versa i propri sussidi; in caso contrario non partecipa alle spese. Nella prima fase non si ha nessuna ulteriore differenziazione in base agli indicatori di qualità, ma ciò non esclude che i sussidi federali possano essere differenziati in una fase successiva in base alla qualità e all’efficacia delle singole prestazioni fornite.

Conformemente al capoverso 2, le indennità sono negoziate tra l’UFAM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione dove, per la cura del bosco di protezione, entrano in linea di conto i sussidi per unità di superficie. Le unità di prestazione equivalgono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. I sussidi federali per il primo periodo programmatico ammontano a circa il 40 per cento delle spese complessive. Le misure di accompagnamento quali la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina, le misure per la tutela dei biotopi, la protezione della foresta (utilizzazioni forzate, in particolare per la prevenzione di calamità attribuibili al bostrico e misure in caso di danni causati da tempeste), aiuti alla forestazione (misure minime, temporanee quali cavalletti treppiedi ecc.) nonché piccole forestazioni, sentieri di accesso e attività di controllo sono considerati nei sussidi per unità di superficie.

Provvedimenti tecnici temporanei più importanti e forestazioni più ampie nel bosco di protezione (con costi superiori a 100’000 franchi) non rientrano nella cura del bosco di protezione. Queste misure sono necessarie soltanto in casi eccezionali, vengono elaborate dall’UFAM insieme alle altre misure tecniche nel settore dei pericoli naturali e, perciò, integrate negli accordi programmatici secondo l’articolo 40 dell’ordinanza sulle foreste.

Secondo il capoverso 3, la Confederazione può sussidiare, in certe zone delimitate dai Cantoni, vale a dire in zone cuscinetto confinanti con i boschi di protezione, ma anche all’esterno dei boschi di protezione, provvedimenti contro i danni alle foreste, nella misura in cui detti provvedimenti concorrono a diminuire le minacce contro i boschi di protezione; ciò vale in particolare nel caso di danni provocati dai bostrici, dagli incendi di bosco o dalla selvaggina.

Art. 42 Diversità biologica nel bosco

L’articolo 42 concretizza quanto sancito dall’articolo 38 della legge forestale. La conservazione e il miglioramento della diversità biologica della foresta vengono garantite mediante accordi programmatici.

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