Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 106Fedlex · Rapporto esplicativo
Conformemente al capoverso 1, la Confederazione sussidia le misure nel settore delle diversità biologica mediante un contributo globale. Sono inoltre riportati gli indicatori dai quali dipende l’ammontare dei sussidi della Confederazione. Nel caso delle riserve forestali da delimitare e da tutelare, dei boschi giovani e delle superfici di interconnessione da tutelare, delle isole di legno vecchio e legno morto da delimitare nonché delle forme tradizionali di gestione forestale da salvaguardare, l’aiuto finanziario è stabilito, secondo le lettere a-c, e ed f, in base alla superficie. Secondo la lettera d, La promozione di specie animali e vegetali, che servono alla salvaguardia della varietà delle specie e della diversità biologica, e sono pertanto da conservare in maniera prioritaria, è sussidiata in base all’entità delle misure adottate.
Le isole di legno vecchio e morto si differenziano dalle riserve forestali in generale per la loro entità, ma soprattutto per la loro durata. Le isole di legno vecchio e morto hanno in generale una vita meno lunga di quella delle riserve forestali che sono garantite contrattualmente per almeno 50 anni. I sussidi non vengono versati due volte. Se le isole di legno vecchio e morto sono una componente di riserve forestali, il finanziamento è fondato, secondo la lettera a, sulla riserva. Per tutti gli altri casi si applica la lettera e. Secondo la lettera g, l’ammontare degli aiuti finanziari globali si fonda anche sulla qualità della prestazione fornita. Questo indicatore si sovrappone a quelli delle lettere a-f.
Conformemente al capoverso 2, gli aiuti finanziari per la conservazione della diversità biologica nel bosco sono negoziati tra l’UFAM e il Cantone interessato. La Confederazione fonda la negoziazione dei sussidi globali per quanto possibile sulle unità di prestazione. Le unità di prestazione equivalgono alla percentuale attuale di finanziamento federale in questo settore, dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. I sussidi federali per il primo periodo programmatico ammontano a circa il 40 per cento dei costi complessivi.
Il capoverso 3 cita le condizioni particolari per la concessione di aiuti finanziari ai fini della conservazione della diversità biologica nel bosco.
Secondo il capoverso 4, le condizioni di base concernenti la selvicoltura naturalistica sono le premesse per la concessione di aiuti finanziari alla cura dei boschi giovani. Esse sono attualmente puntualizzate e fissate in un progetto sotto la guida dell’UFAM.
Art. 43 Produzione di materiale di riproduzione forestale
L’articolo 43 concretizza quanto prescrive l’articolo 38 capoverso 1 lettera della legge sulle foreste. La Confederazione accorda sussidi singoli, in generale mediante decisione, per la produzione di materiale di riproduzione forestale. La conservazione della diversità genetica è per analogia già contenuta nella salvaguardia delle varietà delle specie secondo l’articolo 42 capoverso 1 lettera d.
Art. 44 Economia forestale
L’articolo 44 concretizza quanto prescrive l’articolo 38a della legge forestale. Il miglioramento dell’economicità della gestione forestale è garantita mediante accordi programmatici.
Con il sostegno, di durata limitata, da parte dei poteri pubblici conformemente agli obiettivi del PF-CH (Programma forestale svizzero), le aziende forestali saranno in grado di migliorare, mediante misure di razionalizzazione (ma soprattutto mediante
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