Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 108Fedlex · Rapporto esplicativo

dedotti i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria. I sussidi federali per il primo periodo programmatico ammontano a circa il 40 per cento dei costi complessivi.

Il capoverso 3 definisce le condizioni particolari per la concessione degli aiuti finanziari volti al miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale. Devono essere adempiute le seguenti condizioni minime:

- collaborazione duratura con la direzione centrale dell’azienda e con la contabilità centrale

- quantità minima di legname utilizzato e quantità minima di legname immesso sul mercato

- allestimento del bilancio e del conto economico secondo il codice delle obbligazioni (CO) (nella misura in cui questi, in base alla forma giuridica scelta, non siano comunque obbligatori) e il diritto di consultazione per Cantone e Confederazione.

Il criterio “collaborazione duratura” può essere adempiuto sia mediante un contratto di cooperazione, o un obbligo di cooperazione analogo, sia mediante l’istituzione di una personalità giuridica appropriata (ad es. la fondazione di una S.A. o una S.r.l.). A tale riguardo, deve essere garantito che i diritti in materia di pianificazione e di utilizzazione siano affidati in maniera duratura a questa forma di cooperazione, che siano assicurati a livello centrale l’impiego dei mezzi finanziari e la liquidità e che esista soltanto una direzione d’azienda e una contabilità (contabilità finanziaria e, quale raccomandazione, un conteggio delle spese), criterio centrale per tutte le forme di cooperazione. In tal modo si garantisce che i finanziamenti per la promozione siano investiti in progetti efficaci a lungo termine. Gli interessi di proprietà dei proprietari di foreste sono garantiti attraverso la pianificazione annua.

Fissando una quantità di legname utilizzato di almeno 10'000 m3 e una quantità di legname immesso sul mercato di almeno 50’000 m3 per progetto (quale obiettivo a medio termine che deve essere realizzato alla scadenza della durata del progetto), la promozione di concentrazioni minime viene esclusa da parte della Confederazione. I Cantoni sono liberi di stabilire eventualmente una quantità iniziale minima50. Date le quantità minime summenzionate, la Confederazione ritiene che le cooperazioni o i raggruppamenti aziendali possono essere autosufficienti nell’ambito di un’economia di mercato.

Art. 45 Promozione della formazione

Le disposizioni relative alla promozione della formazione corrispondono al disciplinamento vigente. Il rimando alla vecchia tabella 2 è sostituito con la citazione diretta del contributo federale massimo che viene concesso sotto forma di importi forfettari.

Art. 46 Ricerca e sviluppo

Le disposizioni relative alla ricerca e allo sviluppo corrispondono al disciplinamento vigente.

50 La Confederazione raccomanda in generale una quantità minima iniziale di 6'000 m3 per il legname utilizzato e 20'000 m3 per il legname immesso sul mercato.

60 Page 108 of 243