Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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Alla luce di questi aspetti è opportuno mantenere invariato l’approccio federalistico alla pianificazione del territorio e promuovere diverse forme di cooperazione (cfr. sopra). Le modalità di intervento nel territorio non possono essere ovunque le stesse. È al contrario importante valorizzare le diversità e conservare la varietà dei paesaggi.

Per questo motivo, anche nella nuova legge, i piani direttori cantonali mantengono il loro ruolo di principale strumento della pianificazione del territorio (fissandone con maggiore precisione il contenuto minimo). In materia di piani di utilizzazione non vengono invece sancite prescrizioni concrete (ad eccezione della ripartizione tra zone edificabili e zone non edificabili).

Nel settore delle costruzioni nelle zone coltive l’avamprogetto di legge concede ai Cantoni addirittura un maggiore margine di manovra: i Cantoni avranno la possibilità

– all’interno del quadro delimitato dal diritto federale – di adottare una regolamentazione adeguata alle loro specifiche esigenze e peculiarità regionali (cfr. art. 51 AP-LSTe). Questo margine di manovra andrà pertanto sfruttato soprattutto nella pianificazione delle zone coltive (approccio pianificatorio).

6.6 Creazione di una pianificazione dinamica del territorio

Con la LSTe si intende instaurare una pianificazione dinamica del territorio che sappia rispondere alle esigenze della società di oggi e di domani. Per questo si attribuisce grande importanza alla visione e alle analisi strategiche, che trovano espressione in una serie di disposizioni:

- Progetto territoriale Svizzera (art. 14);

- progetti territoriali cantonali, integrati nei piani direttori cantonali (prima di poter

pensare alla coordinazione è necessario sapere in che direzione orientare lo sviluppo, art. 26);

- pianificazioni della Confederazione e piano direttore cantonale come processo

dinamico e non statico (valorizzazione del processo, ad esempio utilizzando l’espressione «pianificazione direttrice»);

- elaborazione di un programma d’agglomerato (art. 23);

- prosecuzione della politica dei progetti modello, che promuovono l’innovazione

nella pianificazione del territorio (art. 12);

- eventuali misure di incentivazione (art. 12 seg.).

Con queste disposizioni la LSTe mette in pratica nuovi approcci nella teoria della pianificazione del territorio (cfr. n. 4.2 sull’attuazione del rapporto «Scholl»).

6.7 Rafforzamento della competitività della Svizzera sullo scenario internazionale

Una nuova legge in materia di sviluppo territoriale deve anche permettere alla Svizzera di conservare, o meglio rafforzare, la sua capacità concorrenziale in un mondo sempre più dominato dalla globalizzazione. È quindi importante che si formulino anche obiettivi di sviluppo territoriale capaci di creare i presupposti per lo sviluppo economico del nostro Paese (cfr. art. 5 lett. d, art. 6 lett. d AP-LSTe). Con la proposta di