Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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(cpv. 2) e lasciare alle autorità subordinate il necessario margine d’apprezzamento, in applicazione del principio di sussidiarietà (cpv. 3).

Le modifiche proposte nei capoversi 1 e 2 esplicitano la concertazione voluta dal Parlamento tra la pianificazione del territorio e la protezione dell’ambiente10.

L’articolo 2 AP-LSTe riflette il contenuto della vigente legge sulla pianificazione del territorio (art. 2 LPT). Le modifiche rispetto a quest’ultima, introdotte nei capoversi 1 e 3, sono di natura redazionale.

Art. 3 Collaborazione all’interno della Svizzera

I compiti d’incidenza territoriale possono essere svolti in maniera ottimale soltanto se tutte le collettività territoriali e le autorità interessate sono coinvolte tempestivamente nel processo. Questo consente infatti di individuare tutti gli aspetti rilevanti in una fase preliminare, di valutarli e di inserirli in un contesto materiale più ampio.

Diversamente dal diritto vigente, la collaborazione non è più esplicitata soltanto in relazione alla pianificazione direttrice cantonale (art. 7 LPT) e alle pianificazioni della Confederazione (art. 13 cpv. 2 LPT in combinato disposto con l’art. 18 OPT). La collaborazione acquista ora un’importanza capitale, perché nella nuova legge è sollecitata già a livello di disposizioni di base.

Il capoverso 1 sancisce l’obbligo di collaborare, così come risulta dall’articolo 75 cpv. 2 Cost., il quale, pur parlando soltanto della collaborazione tra Confederazione e Cantoni, include implicitamente anche quella dei Cantoni tra di loro11. Considerata la loro crescente importanza, le Città prendono ora posto accanto ai tradizionali partner della collaborazione (Confederazione, Cantoni e Comuni) e vengono pertanto assoggettate espressamente all’obbligo di collaborare.

Presupposto irrinunciabile per l’adempimento dei compiti sono, dal punto di vista materiale, gli scopi e i principi della nuova legge sullo sviluppo territoriale. Nel capoverso 2 si tiene inoltre conto del fatto che, spesso, anche soggetti privati assolvono compiti d’incidenza in larga misura territoriale. Vanno menzionati al riguardo i grandi generatori di traffico come i grossi impianti sportivi e per il tempo libero, i centri commerciali o i mercati specializzati, ma anche gli impianti di approvvigionamento e smaltimento. Nell’ambito delle loro competenze, le autorità devono perciò fare in modo che i privati svolgano i compiti d’incidenza territoriale attenendosi agli scopi e ai principi stabiliti nel nuovo avamprogetto di legge, altrimenti diventerebbe praticamente impossibile implementare uno sviluppo territoriale coerente. Il fatto di menzionare esplicitamente i privati quali agenti nel processo di pianificazione del territorio funge anche da appello alle autorità preposte alla pianificazione affinché instaurino con questi un rapporto di collaborazione.

10 Cfr. al riguardo la mozione, accolta dalle due Camere, presentata dalla Commissione degli affari giuridici: «Migliorare il coordinamento fra protezione dell’ambiente e pianificazione del territorio», (04.3664).

11 Cfr. MARTIN LENDI, in «St. Galler Kommentar BV», 2a ed., art. 75, n. marg. 29.