Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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II Parte speciale

1 Commento alle singole disposizioni

1.1 Titolo primo: Introduzione

1.1.1 Capitolo 1: Disposizioni di base

Art. 1 Scopo

Ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti ad assicurare un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. Nelle «Linee guida per l’ordinamento del territorio svizzero», emanate dal Consiglio federale nel 1996, questo incarico di coordinazione viene associato per la prima volta esplicitamente al concetto di sviluppo sostenibile. Il «Progetto territoriale Svizzera», in fase di elaborazione, concretizza

l’approccio sostenibile della politica dello sviluppo territoriale.

Sviluppo sostenibile significa che il settore della politica deve tenere equamente conto degli obiettivi di «capacità economica», «solidarietà sociale » e «responsabilità ambientale». La legge sullo sviluppo territoriale dovrebbe consentire di adempiere questo incarico. La nuova normativa ha lo scopo di conciliare, in una prospettiva globale, le esigenze economiche (presupposti per la piazza economica, infrastruttura, sviluppo equilibrato delle aree, urbanizzazione), sociali (insediamenti e spazi ricreativi di qualità e invitanti, protezione dai pericoli naturali) ed ambientali (utilizzazione parsimoniosa del suolo, promozione di paesaggi rurali di valore, conservazione degli spazi naturali rimanenti) poste al territorio. Il principio dello sviluppo sostenibile esige una strategia sul lungo termine in considerazione della responsabilità per il futuro. L’avamprogetto di legge si prefigge di soddisfare le esigenze territoriali nel presente, nella piena consapevolezza di quelle future.

Come si è dimostrato, la pianificazione del territorio non persegue ancora i suddetti obiettivi e, pertanto, non può essere considerata sostenibile. Ne sono segni evidenti l’utilizzazione sfrenata del suolo, pari a quasi un metro quadrato al secondo, nonché la frammentazione del paesaggio e l’espansione disordinata degli insediamenti nel territorio. Con questa nuova legge si vogliono pertanto gettare le basi per una politica di sviluppo territoriale ancora più efficace.

Art. 2 Obbligo di pianificare e coordinare i compiti d’incidenza territoriale

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono tenuti anche in futuro a elaborare i piani necessari all’adempimento dei loro compiti d’incidenza territoriale e a coordinarli fra di loro. L’obbligo di coordinazione viene espressamente esteso alle altre pianificazioni settoriali, in particolare a quelle nel settore ambientale (cpv. 1).

Va da sé che Confederazione, Cantoni e Comuni devono inoltre tenere conto delle ripercussioni delle loro altre attività sul territorio, sull’urbanizzazione e sull’ambiente