Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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essere stati approvati dalla Confederazione (art. 34 cpv. 1 AP-LSTe). I risultati delle pianificazioni internazionali sono integrati nei piani direttori cantonali soltanto nella misura in cui risultano «essenziali» e dunque rilevanti per i piani direttori.

1.1.2 Capitolo 2: Scopi dello sviluppo territoriale

1.1.2.1 Premesse

Gli scopi e i principi definiti negli articoli 1 e 3 LPT si sono rivelati validi. È pertanto opportuno poggiarsi sulle disposizioni del diritto vigente, che rivestono un’importanza centrale soprattutto per quanto riguarda la ponderazione degli interessi. Alla luce delle esperienze fatte negli scorsi decenni, urge tuttavia una verifica del diritto in vigore, e, laddove risulti pertinente, una maggiore precisazione, nonché una formulazione più adeguata ai tempi.

Non tutto quello che viene esplicitato negli articoli 1 e 3 LPT è stato ripreso

nell’avamprogetto di legge sullo sviluppo territoriale. Questo non significa che quanto non è menzionato espressamente nelle nuove disposizioni sia meno importante, ma piuttosto che è, almeno in parte, sussunto in formulazioni più generiche.

Lo scopo della decentralizzazione dell’insediamento (art. 1 cpv. 2 lett. c LPT), per esempio, viene esplicitato nel diritto vigente, mentre è stato accantonato nel nuovo avamprogetto di legge. Sebbene, infatti, fosse del tutto logico quando fu concepita la LPT, al giorno d’oggi le strutture dell’insediamento si sono espanse. Nell’interesse di una utilizzazione misurata del suolo, in futuro uno scopo fondamentale della pianificazione territoriale dovrà essere piuttosto quello di una concentrazione centripeta. La decentralizzazione dell’insediamento conserva tuttavia la sua importanza nel contesto dell’articolo 104 capoverso 1 lettera c Cost., secondo il quale gli strumenti della politica agricola dovrebbero servire a gestire l’agricoltura in modo sostenibile anche nelle strutture spaziali esistenti, garantendo al tempo stesso una produzione orientata al mercato.

Il diritto vigente accorda uno spazio relativamente ampio agli edifici e agli impianti pubblici o di interesse pubblico (cfr. art. 3 cpv. 4 LPT). Le ripercussioni della disposizione non interessano però soltanto questa categoria di edifici e impianti. Non si giustifica pertanto una trattazione così lunga degli edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico. Il nuovo avamprogetto di legge dà il giusto peso a questa categoria di edifici e impianti, senza tuttavia attribuire loro un’importanza sproporzionata.

Oggetto del capitolo 2 del titolo primo dell’avamprogetto sono gli scopi dello sviluppo territoriale. La distinzione operata nel diritto vigente tra scopi e principi pianificatori viene pertanto abbandonata. Poiché i principi pianificatori della LPT non sono altro che l’espressione di obiettivi concreti diretti a singoli settori (paesaggio [art. 3 cpv. 2 LPT], insediamenti [art. 3 cpv. 3 LPT] ed edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico [art. 3 cpv. 4 LPT]), non ha più senso attenersi a una simile distinzione terminologica, tanto più che già oggi «scopi e principi» sono un binomio inscindibile ed è quindi praticamente impossibile differenziare gli uni dagli altri. Appare pertanto logico parlare in futuro semplicemente di scopi dello sviluppo territoriale.