Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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Nell’articolo 5 AP-LSTe, che corrisponde essenzialmente all’articolo 1 LPT, sono enumerati gli scopi generali in maniera più trasparente rispetto al diritto vigente. Questi scopi sono poi concretizzati in articoli a sé stanti concernenti gli insediamenti e i trasporti (art. 6 AP-LSTe) e i paesaggi aperti (art. 7 AP-LSTe).
Art. 5 Scopi generali
Gli scopi generali si basano sulle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.
Caposaldo di qualsiasi attività d’incidenza territoriale è una utilizzazione misurata della risorsa «suolo» (lett. a). Questo scopo primordiale dello sviluppo del territorio è già sancito nell’articolo 75 capoverso 1 Cost. ed è ribadito a chiare lettere nel diritto vigente (art. 1 cpv. 1 LPT).
A differenza del diritto in vigore, nell’avamprogetto si precisa che il suolo va concepito nelle sue tre dimensioni: verticalità, altezza e profondità12. Teoricamente, questo è già fatto oggi, ma nella prassi si constata che, fatta eccezione per qualche settore specifico13, il sottosuolo e i potenziali offerti dalle sue risorse sono in realtà spesso trascurati a livello di pianificazione. Il sottosuolo è sempre più utilizzato: si pensi all’estrazione delle acque sotterranee, alle canalizzazioni, alle gallerie tecniche, ai tunnel di trasporto, alle sonde geotermiche o all’immagazzinamento (cantine, parcheggi); eppure, viene considerato soltanto in modo puntuale e settoriale, ad esempio per un progetto concreto di costruzione o d’installazione, e solo raramente è integrato nello studio e nella progettazione di una pianificazione direttrice o d’utilizzazione. Ignorare l’importanza del sottosuolo non può non causare effetti secondari: sfruttamento inappropriato di risorse, conflitti di utilizzazioni, costi eccessivi e rischi di incidenti rilevanti. Menzionando esplicitamente la dimensione verticale del suolo nell’articolo sugli scopi generali, si intende sollecitare un approccio all’ordinamento del territorio che prenda sistematicamente in considerazione i dati di base relativi al sottosuolo, che identifichi i potenziali delle risorse disponibili e ne pianifichi le future utilizzazioni. Si intende inoltre stabilire chiaramente che, ogni volta che la legge menziona il territorio o il suolo, si riferisce automaticamente alla loro dimensione verticale. Questo metodo si applica tanto alla definizione degli scopi quanto alla pianificazione (direttrice o di utilizzazione), senza che vi sia bisogno di ripeterlo in ogni disposizione. Dovendo promuovere una nuova prassi, in particolare in un settore che include aspetti piuttosto tecnici, la legge dovrà verosimilmente essere precisata per mezzo di un’ordinanza. A tempo debito, sarà inoltre necessario fornire una guida di riferimento.
La lettera b riprende essenzialmente la lettera a dell’articolo 1 capoverso 2 LPT. Al posto dell’espressione «basi naturali della vita» si parla ora di «risorse», concetto questo più generale. Viene inoltre menzionata esplicitamente la protezione ovvero la conservazione della diversità biologica. La salvaguardia della biodiversità, con le esi-
12 Questa aggiunta e il relativo commento si basano sulle constatazioni e previsioni fatte nel quadro del progetto di ricerca, ancora in corso, «Ressources du sous-sol et développement durable des zones urbaines», iscritto nel PNR 54 «Sviluppo sostenibile dell’ambiente costruito». Per ulteriori informazioni sul progetto, si veda: http://geolep.epfl.ch/page26654.html.
13 Si possono citare il piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, il catasto dei siti inquinati, i settori di protezione delle acque, gli inventari delle falde freatiche e degli impianti di protezione delle acque e la regalia cantonale delle miniere.