Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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I compiti d’incidenza territoriale si estendono sempre più spesso al di là dei confini istituzionali. Gli spazi funzionali (cfr. commenti agli art. 21 segg. AP-LSTe) acquistano viepiù importanza. In generale, si estendono sul territorio di più Cantoni. Questa realtà viene considerata nel capoverso 3, in cui i Cantoni sono chiamati a collaborare per garantire uno sviluppo territoriale ordinato degli spazi funzionali interessati.

Art. 4 Collaborazione con gli Stati limitrofi

Le attività d’incidenza territoriale non si arrestano alle frontiere. In considerazione della crescente importanza che sta acquistando la collaborazione transfrontaliera, la nuova legge vi dedica una disposizione a sé stante.

Le attività d’incidenza territoriale aventi ripercussioni oltre i confini nazionali possono ricadere nel settore di competenza della Confederazione così come in quello dei Cantoni o dei Comuni; per questa ragione, l’obbligo di collaborare con le autorità estere si riferisce in ugual misura a tutte le collettività territoriali.

La collaborazione non deve tuttavia trasformarsi in un alibi. L’avamprogetto di legge prevede quindi una collaborazione «tempestiva», a cui è connessa implicitamente un’informazione tempestiva. Se mancano informazioni esaurienti sulle attività previste, infatti, è impossibile collaborare in modo costruttivo. L’informazione e la collaborazione sono tempestive se avvengono in una fase in cui tutte le parti coinvolte dispongono ancora della flessibilità necessaria per individuare, attraverso un dialogo costruttivo, la soluzione più idonea.

La formulazione proposta nel capoverso 1 sottolinea il fatto che la collaborazione è sempre indispensabile quando sussiste anche solo la possibilità che le attività d’incidenza territoriale possano interessare i Paesi limitrofi. Poiché questa possibilità non la si può sempre stabilire con certezza fin dall’inizio, il capoverso 1 segue la filosofia secondo cui, nel dubbio, si collabora.

Mentre il diritto vigente (art. 7 cpv. 3 LPT) prescrive semplicemente ai Cantoni di frontiera di «cercare» di collaborare con le autorità regionali dei Paesi limitrofi, la disposizione dell’articolo 4 capoverso 1 dell’avamprogetto contiene un obbligo esplicito. In altre parole, la collaborazione non va più semplicemente perseguita, ma deve essere concretamente messa in pratica.

Ai sensi dell’articolo 184 Cost., il Consiglio federale cura le relazioni con l’estero; è pertanto indispensabile che i Cantoni di frontiera interessati informino tempestivamente la Confederazione circa i loro contatti con i Paesi limitrofi (cpv. 2). Il destinatario di tale informazione è l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, che il Consiglio federale ragguaglierà adeguatamente.

Nel capoverso 3 viene precisata la libertà nella scelta degli strumenti pianificatori. La Confederazione non può prescrivere l’utilizzo di determinati strumenti ai Paesi limitrofi. In ultima istanza, sta ai partner coinvolti stabilire, di comune intesa, lo strumento più idoneo per il caso in questione. Se le pianificazioni internazionali comportano risultati rilevanti a livello cantonale o sovracomunale e per i quali è necessaria una concertazione con altri interessi, tali risultati vanno inclusi nei piani direttori cantonali. Essi acquistano un carattere vincolante per le autorità di tutti i livelli soltanto dopo