Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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genze che comporta in termini di superfici e interrelazioni, fa parte degli scopi generali dello sviluppo del territorio in Svizzera. Diversamente dal diritto vigente, al paesaggio è dedicata una disposizione a sé stante (lett. c).
Dalla lettera c emerge che i paesaggi costituiscono un parametro determinante dello sviluppo territoriale. Il termine è impiegato volutamente al plurale perché non esiste un paesaggio unico. Chi opera in ambito di sviluppo territoriale deve tenere conto di questa eterogeneità. La formulazione proposta evidenzia il fatto che i paesaggi, lungi dall’essere una realtà statica, si modificano e si sviluppano costantemente, con o senza l’intervento dell’uomo. Uno sviluppo consapevole del paesaggio, tuttavia, deve sempre essere finalizzato a migliorare la situazione preesistente. L’espressione «sviluppo» va quindi sempre associata alle concrete particolarità del paesaggio in esame e non deve in nessun caso essere intesa come un invito indiretto all’edificazione indiscriminata. In una natura intatta, anche la protezione del paesaggio, vale a dire il mantenimento dello statu quo, può rappresentare lo sviluppo ricercato. Una formulazione basata esclusivamente sulla protezione, sulla salvaguardia e sulla cura dei paesaggi non rifletterebbe tuttavia la realtà e trasmetterebbe segnali fuorvianti.
La lettera d sottolinea l’importanza che lo sviluppo territoriale riveste per l’economia e, di conseguenza, per il rafforzamento della capacità concorrenziale del Paese. La disposizione riprende per analogia quanto già sancito nel diritto vigente (art. 1 cpv. 2 lett. b e c LPT). La creazione di condizioni territoriali favorevoli per l’economia implica anche la promozione della vita sociale e culturale nelle singole parti del Paese. I presupposti della piazza economica sono pertanto propizi se lo è la conformazione del territorio in questione, inteso in un senso globale. Alla luce di queste riflessioni, si è deciso di non riprendere testualmente la lettera c dell’articolo 1 capoverso 2 LPT. Per raggiungere l’obiettivo prefisso, infatti, può essere necessario, in determinati casi,
ricorrere a un’adeguata decentralizzazione dell’economia.
Tra gli scopi generali viene ora introdotta nell’avamprogetto di legge la necessità di promuovere la coesione tra le regioni del Paese (lett. e), un elemento questo del tutto assente nel diritto vigente. Lo sviluppo di determinate regioni non deve pregiudicare quello di altre; le misure di sviluppo territoriale devono piuttosto consentire a ogni regione di sfruttare al meglio il proprio potenziale, sempre nel rispetto degli altri scopi menzionati nell’avamprogetto di legge. Il coordinamento a livello nazionale è garantito in particolare dal Progetto territoriale Svizzera (art. 14 AP-LSTe).
Sotto il profilo materiale, la lettera f corrisponde alla legge in vigore (art. 1 cpv. 2 lett. d LPT). La garanzia di una sufficiente base di approvvigionamento del Paese porta con sé la sicurezza dei giusti presupposti per l’approvvigionamento in beni e servizi, ragion per cui si è deciso di omettere, nell’avamprogetto, la lettera d dell’articolo 3 capoverso 3 LPT.
La lettera g riprende il diritto vigente (art. 1 cpv. 2 lett. e LPT).