Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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Art. 6 Insediamenti e trasporti

Nell’articolo 6 AP-LSTe sono enumerate le misure minime che gli enti pubblici – nel caso specifico i Cantoni e i Comuni – sono chiamati ad adottare nell’ambito insediamenti e trasporti per poter raggiungere gli scopi generali di sviluppo territoriale formulati nell’articolo 5 AP-LSTe. I Cantoni e i Comuni restano liberi di adottare ulteriori misure oltre a quelle esplicitamente proposte nell’articolo 6 AP-LSTe. L’elenco fornito non è pertanto esaustivo.

L’urbanizzazione degli insediamenti e la necessaria integrazione nella rete dei trasporti pubblici sono nuovamente tematizzate nell’articolo 6 AP-LSTe. I due fenomeni non devono necessariamente essere indipendenti l’uno dall’altro. Il loro coordinamento è in realtà un’esigenza nota da tempo. Per rendere giustizia a tale esigenza, gli enti pubblici sono ora esplicitamente chiamati a coordinare lo sviluppo degli insediamenti con quello dei trasporti (lett. i). Nell’articolo 6 AP-LSTe viene attribuita particolare importanza all’urbanizzazione per mezzo dei trasporti pubblici. Se, da un lato, gli insediamenti dovrebbero svilupparsi in regioni ben servite dai trasporti pubblici (lett. a), dall’altro, gli enti pubblici dovranno provvedere affinché le zone residenziali e quelle lavorative, così come le infrastrutture centrali (scuole, ospedali, centri per il tempo libero e servizi pubblici), siano ben servite dai trasporti pubblici (lett. c). A tal fine, la domanda e l’offerta vanno coordinate anche per ottimizzare i costi. Oltre che ai trasporti pubblici, va attribuita la giusta importanza al traffico lento che, in centri urbani e agglomerati densamente popolati, svolge una funzione fondamentale: le zone residenziali, lavorative e quelle destinate al tempo libero andranno quindi dotate di vie ciclabili e pedonali che rispondano ad elevati standard qualitativi. Questo non vale soltanto per le nuove zone, ma anche per i luoghi esistenti che sono sprovvisti delle infrastrutture necessarie (lett. j). Sebbene l’articolo 6 ponga l’accento sui trasporti pubblici e sul traffico lento, ciò non toglie che gli spostamenti individuali motorizzati continuano a svolgere un ruolo di primo piano nel processo di urbanizzazione degli insediamenti.

Più palesemente rispetto al diritto vigente, in cui si prescrive semplicemente – ma comunque – di limitare gli insediamenti nella loro estensione (art. 3 cpv. 3 LPT),

nell’avamprogetto (lett. a) gli enti pubblici sono tenuti a realizzare insediamenti compatti, il cui sviluppo deve tra l’altro concentrarsi in zone già ampiamente edificate. In questo modo si intende contrastare la nascita di nuovi embrioni d’insediamenti in zone già vittime di un’espansione disordinata.

La lettera b coincide in pratica con la lettera b dell’articolo 3 capoverso 3 LPT, ma ora non sono più chiamate in causa soltanto le zone residenziali, bensì, più genericamente, gli insediamenti. Poiché sono comunque i primi ad essere maggiormente soggetti a immissioni nocive o moleste, ne viene fatta menzione particolare.

La lettera c riprende essenzialmente la lettera a dell’articolo 3 capoverso 3 LPT. Acanto alle zone residenziali e lavorative, sono ora introdotte le infrastrutture centrali. L’integrazione nella rete dei trasporti pubblici, inoltre, deve ora essere «buona» e non più soltanto «sufficiente». La nuova formulazione consente di sviluppare gli aspetti materiali previsti negli articoli 3 e 4 LPT e di inserirli in un contesto più vasto.